E’ stato pubblicato il 31 dicembre 2018 il contratto collettivo nazionale integrativo della mobilità valevole per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021 2022.
Sono diverse le novità previste, alcune delle quali legate a doppio filo alla legge di bilancio 2019. Infatti, con l’ultima manovra, gli ambiti territoriali e la chiamata diretta vengono definitivamente aboliti per legge. Pertanto, il CCNI di mobilità triennale 2019-2022 abolisce i codici sintetici degli ambiti territoriali e reintroduce i codici sintetici dei comuni e dei distretti scolastici, oltre a confermare i codici sintetici delle province.
Senza dubbio, uno dei punti cruciali del testo relativo all’ipotesi di mobilità triennale, risiede nel fatto che ci saranno, per quanto riguarda i docenti che faranno domanda di trasferimento, tre fasi:
Prima fase -comunale: trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità
Seconda fase -intercomunale: trasferimenti tra scuole di comuni diversi all’interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità.
Terza fase – interprovinciale: trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità.
Ricordiamo che la richiesta di trasferimento per tutte queste tre fasi viene presentata compilando, tramite le istanze online del Miur, un unico modello di domanda. In tale modello c’è una sezione dedicata alla scelta delle preferenze che potranno essere al massimo 15.
Per gli insegnanti che volessero richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra, possedendo altre abilitazioni ed avendo superato l’anno di prova, sarà necessario compilare altri modelli di domanda uno per ogni classe di concorso richiesta.
Inoltre, bisogna anche specificare che il docente che volesse fare domanda di passaggio di ruolo la potrà fare per un solo ruolo, solo se ha superato l’anno di prova, e per tutte le classi di concorso per cui è abilitato. In tal caso potrà presentare la domanda di passaggio di ruolo contestualmente alla domanda di trasferimento e al passaggio di cattedra, ma potrà scegliere preferenze, sempre al massimo 15, diverse da quelle scelte per il trasferimento.
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