E’ stato pubblicato il 31 dicembre 2018 il contratto collettivo nazionale integrativo della mobilità valevole per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021 2022.
Sono diverse le novità previste, alcune delle quali legate a doppio filo alla legge di bilancio 2019. Infatti, con l’ultima manovra, gli ambiti territoriali e la chiamata diretta vengono definitivamente aboliti per legge. Pertanto, il CCNI di mobilità triennale 2019-2022 abolisce i codici sintetici degli ambiti territoriali e reintroduce i codici sintetici dei comuni e dei distretti scolastici, oltre a confermare i codici sintetici delle province.
E’ opportuno fare luce anche su una questione che riguarda gli insegnanti che quest’anno sono stati inseriti nel terzo anno FIT, a seguito del concorso riservato per la scuola secondaria del 2018.
Questi docenti, le cui graduatorie sono state pubblicate nei tempi previsti, stanno svolgendo supplenza annuale. Come funziona per loro la mobilità?
Come ricorda anche una scheda a cura della Uil Scuola, i docenti che entro il 31/8/2018 hanno avuto un incarico di supplenza a seguito dell’individuazione dalle Graduatorie del FIT non parteciperanno alla mobilità per l’a.s. 2019/20.
Pertanto, al’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova i docenti del terzo anno FIT assumono la titolarità dall’a.s. 2019/20 nella scuola di attuale servizio. Il posto non è quindi disponibile per la mobilità.
Nel caso in cui dovessero esserci contrazioni di posti nella scuola di servizio, assumono la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.
Trasferimenti impediti anche per gli insegnanti individuati dopo il 31/8 dalle Graduatorie approvate entro il 31/12, e che al momento non svolgono il periodo di formazione iniziale e prova. Anche loro quindi non parteciperanno alla mobilità per l’a.s. 2019/20.
Ne consegue che verrà accantonato per questi docenti un posto a livello provinciale, al termine della mobilità. La titolarità di scuola avrà decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2019.
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