Mobilità

Mobilità scuola 2019, per chi scatta il vincolo triennale?

E’ stato pubblicato il 31 dicembre 2018 il contratto collettivo nazionale integrativo della mobilità valevole per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021 2022.

Sono diverse le novità in programma, alcune dei quali legate a doppio filo alla legge di bilancio 2019. Infatti, con l’ultima manovra, gli ambiti territoriali e la chiamata diretta vengono definitivamente aboliti per legge. Pertanto, il CCNI di mobilità triennale 2019-2022 abolisce i codici sintetici degli ambiti territoriali e reintroduce i codici sintetici dei comuni e dei distretti scolastici, oltre a confermare i codici sintetici delle province.

Vincolo triennale

Fra i punti importanti dell’ipotesi di contratto di mobilità 2019-2022, c’è quello relativo alla disposizione prevista nell’art.22, comma 4, lettera a1), del CCNL scuola 2016-2018, in cui viene specificato che le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge, al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente. Stiamo parlando quindi del vincolo triennale. Tuttavia, questo, non vale per tutti i docenti.

Ecco i casi in cui scatta il vincolo triennale

In base a testo del CCNI mobilità, sono essenzialmente due i casi in cui scatta il vincolo triennale:

1) Se il docente ottiene a domanda volontaria, e senza fruire di alcuna precedenza, una scuola indicata con preferenza puntuale nel modulo di domanda;

2) Se il docente ottiene il trasferimento, all’interno del proprio comune di titolarità, in una scuola o espressa puntualmente come nel caso 1) o una scuola del distretto sub-comunale del comune di titolarità espresso come codice sintetico.

Quando non scatta il blocco triennale

Invece, il blocco di tre anni non scatta per gli insegnanti che richiedono soltanto codici sintetici, come quelli dei comuni e distretti (ovviamente diversi da quelli di titolarità), oppure codici sintetici delle province nel caso di mobilità interprovinciale.

Questi, potranno quindi richiedere domanda volontaria di trasferimento già per l’anno scolastico 2020/2021.

Inoltre, è bene anche chiarire che i beneficiari della precedenza di cui all’art.13 del CCNI mobilità (quello che regola il sistema delle precedenze e dell’esclusione dalle graduatorie interne di istituto), se non soddisfatti in scuola del comune di residenza propria o di residenza del familiare da assistere, ma soddisfatti in scuola di altro comune, non subiranno nessun vincolo triennale.

 

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Fabrizio De Angelis

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