Con la firma del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2024/2025 sono stati recepiti le innovazioni introdotte nel contratto collettivo nazionale 2019/2021, anche se sono rimasti i vincoli triennali previsti dalla normativa in vigore che possono essere eliminati solo ed esclusivamente da disposizioni di legge e non da contratti.
Il DL 44/2023 nel modificare il comma 3 dell’art. 399 del DLgs 297/94 ha previsto che , a partire dall’anno scolastico 2023/2024 i docenti neoassunti di tutti gli ordini e gradi di istruzione siano tenuti ad un vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni scolastici, compreso l’anno di prova.
Al vincolo si deroga nei casi di sovrannumero o esubero o grave disabilità personale e di assistenza per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Da quanto detto, quindi, si evince che anche i docenti immessi in ruolo, ma con un contratto a tempo determinato, sono vincolati e non possono presentare domanda di mobilità. Ciò nonostante la sottoscrizione di ieri 20 febbraio 2024, attraverso il negoziato ha dato delle risposte concrete ai problemi delle persone che aspirano a cambiare sede e che si trovano nella particolare condizione di essere:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) nelle condizioni di cui all’art. 21 con invalidità pari a due terzi e
c) nelle condizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 all’art 33,
comma 3, ll lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno
comma 5 diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicino possibile alla persona bisognosa di assistenza
comma 6, non possono essere trasferite in altra sede senza il loro consenso
della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) nelle condizioni di fruire dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che prevede la possibilità di usufruire di un congedo retribuito di due anni se genitore di persone con handicap grave;
che rivestono la qualità di:
• coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
• padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
• uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
• uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
• parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
• il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”
Inoltre sono esentati dal vincolo i docenti:
• beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sulla mobilità e alle condizioni previste dal contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza,
• ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Durante i tre anni di vincolo i docenti di ruolo dopo aver superato l’anno di formazione e prova possono, a norma dell’art. 47 del CCNL 2019/2021, accettare nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
Giovedì 22 febbraio alle ore 15,30 alla Tecnica risponde live sono stati illustrati i punti raggiunti nell’accordo sulla mobilità, i vincoli e le previste eccezioni. All’incontro hanno partecipato i nostri esperti di legislazione Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. l’incontro è stato condotto da Daniele Di Frangia.
✅ (33:55) Per la deroga dei figli sotto i 12 anni, entro quando devono compierli?
✅ (35:35) Assunto in ruolo da gps nell’anno 2022/2023 possiamo presentare domanda di mobilità?
✅ (38:30) Svolgendo l’anno di prova sostegno finalizzato al ruolo (ex 59, mini call) con figli min di 12 anni non potra’ partecipare essendo a TD. Per l’assegn provvisoria abbiamo speranze? Magari con riserva?
✅ (41:25) Ho firmato un contratto a tempo indeterminato a.s. 2023/24. Ho figlio di 3 anni, posso presentare domanda di mobilità?
✅ (43:35) Sono un docente assunto a TI da GPS I fascia sostegno con anno di prova l’anno scorso e confermato in ruolo quest’anno (secondo anno). Posso chiedere trasferimento in altra regione o devo fare un terzo anno?
✅ (44:25) Ottenuto trasferimento interprovinciale ( la scelta è stata soddisfatta sulla provincia).Posso fare domanda di mobilità o devono vincolata?
✅ (45:35) Sono vincitrice del concorso ordinario primaria 2020, in ruolo dal 1.9.2023 (ma giuridicamente dal 1.9.22), posso chiedere la mobilità?
✅ (45:45) Punteggio aggiuntivo per tutor orientamento?
✅ (47:25) Assunti in ruolo da straordinario bis 2023/2024 con requisiti per deroghe ai vincoli: la mobilità è possibile?
✅ (48:50) I neoassunti possono richiedere trasferimento interprovinciale se sono caregiver di madre invalida civile con invalidità superiore ad un terzo?
✅ (49:05) Sono di ruolo da tanto tempo. posso avere trasferimento avendo mia sorella con legge 104 / 92 e sono sola ad occuparmi di lei?
✅ (50:05) Essendo in anno di prova i modulo per le graduatorie interne vanno compilati?
✅ (50:15) I figli di 13 anni non hanno diritto ad avere i genitori vicini?
✅ (51:10) I neo trasferiti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale su Provincia e non sulla scuola scelta da me, abbiamo il vincolo triennale oppure rientriamo nelle deroghe?
✅ (55:10) L’anno scorso ho ottenuto trasferimento provinciale da siracusa a catania su preferenza comunale. Quest’anno posso fare domanda di trasferimento dentro la syessa provincia?
✅ (56:00) Per i neo assunti da prima fascia sostegno 2023/24 chi rientra nella deroga, ovvero, con figli inferiori a 12 anni, possono fare domanda di mobilità?
✅ (56:30) Sono una docente vincitrice di concorso 2020, entrata di ruolo per il corrente a.s. 2023/2024. Sono specializzata sul sostegno, posso richiedere di ottenere supplenze al 30/06 in altra provincia?
✅ (57:05) Per chi ha fatto trasferimento interprovinciale lo scorso anno non vale questo cambiamento?
✅ (57:50) Chi ha ottenuto un trasferimento Interprovinciale non indicando l’istituzione scolastica, alla luce del contratto integrativo è svincolato e può partecipare alla procedura di mobilità all’interno della provincia di titolarità?
✅ (58:25) Mio figlio usufruisce insieme a sua sorella della 104 di suo padre può chiedere mobilità o trasferimento?
✅ (01:01:05) Sono di ruolo ho ottenuto mobilità interprovinciale nel corso dell’a.s. 2023/2024. Posso fare mobilità avendo il nonno in 104?
Le date per la mobilità 2024/25 docenti saranno dal 26 febbraio al 16 marzo. Mentre per quanto riguarda il personale educativo, dal 28 febbraio al 19 marzo e per il personale Ata dall’8 al 25 marzo.
Nella giornata del 21 febbraio è stato siglato l’accordo che va ad integrare e modificare il CCNI Mobilità sottoscritto il 18 maggio 2022, relativo al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.
L’accordo in questione ha permesso di integrare il CCNI vigente per applicare già ai trasferimenti del prossimo anno scolastico le novità introdotte dal CCNL sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio scorso.
In particolare, il CCNI pone l’attenzione alle esigenze familiari del personale della scuola e, in particolare, alle situazioni soggettive di chi ha figli minori di 12 anni o ai cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano assistenza e cura a familiari disabili.
Infatti, l’art. 34, comma 8, del CCNL prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis deld.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
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