Personale

Mobilità scuola primaria, a Reggio Calabria 52 precedenze CCNI

Nella mobilità 2018/2019 della scuola primaria per la provincia di Reggio Calabria si sono contati 52 trasferimenti con varie precedenze ai sensi del CCNI della mobilità dell’11 aprile 2017. Tutti i docenti che hanno avuto trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, con titolarità su scuola o su uno degli ambiti della provincia reggina, hanno fruito di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI della mobilità 2018/2019.

ECCO LE PRECEDENZE DEI DOCENTI NELLA MOBILITA’ 2018/2019

 Ai sensi dell’art.13 del CCNI mobilità 2018/2019 sappiamo che le precedenze valgono solo per la mobilità territoriale, mentre non valgono per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e cattedra) fatta eccezione per le seguenti precedenze assolute:

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

In questi due casi il docente viene trattato con precedenza assoluta su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito, sia nei trasferimenti che nei passaggi.

Hanno diritto alla precedenza, nel contesto delle procedure dei trasferimenti (ma non dei passaggi di ruolo e di cattedra), nell’ordine, il personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

PRECEDENZE PER I DOCENTI CHE ASSISTONO IL FAMILIARE

Viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge (per coniuge si intende anche la parte unita civilmente) e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

Esiste anche la precedenza per il coniuge del militare o di categoria equiparata che è stato trasferito d’ufficio, a cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dal disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86.

 PRECEDENZE PER DOCENTI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI E SINDACALISTI

Infine tra le precedenze ci sono anche quelle riferibili al personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/200 durante l’esercizio del mandato, ha titolo limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza quella riferita al comune ove espletano il loro mandato amministrativo. Alla fine del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio.

Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Lucio Ficara

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