Una docente che è titolare a Torino, neoassunto 2023/2024 a tempo indeterminato con un figlio di età inferiore ai 12 anni, ci chiede se potrà fare domanda di mobilità 2024-2025 e in caso non fosse soddisfatta la domanda di mobilità, o soddisfatta in provincia diversa da quella di residenza del figlio, se potrà fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale da Torino a Reggio Calabria dove risiede il figlio.
La risposta che possiamo dare alla docente è molto presumibilmente positiva. Certo è che bisognerà attendere alcuni passaggi di natura contrattuale per avere l’assoluta certezza che la docente in questione, essendo neoassunta con contratto a tempo indeterminato, possa fare domanda di mobilità territoriale 2024/2025 e poi eventualmente possa fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. I passaggi che si devono attendere sono: 1) firma definitva del CCNL scuola 2019/2021; 2) contratto integrativo di mobilità 2024/2025 con diverse novità che scaturiscono anche da alcune disposizioni legislative e dal medesimo CCNL scuola 2019-2021; 3) contratto integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno 2024/2025.
Con l’introduzione legislativa del decreto legge 44/2023, convertito in legge n.74/2023, possiamo affermare che il vincolo della mobilità per docenti neoassunti, modifica di fatto l’articolo 399, comma 3 del D.lgs. 297/94 in modo tale che, proprio ai sensi dell’art.5, comma 20 del decreto legge 44/2023, specifica che ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’art.13, comma 5 del decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017. In buona sostanza a partire dal 2023/2024 i docenti neoassunti saranno vincolati per un triennio e non potrebbero fare domanda di mobilità e nemmeno domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale.
Tale normativa è stata recepita dall’ipotesi di CCNL scuola 2019-2021 di prossima stesura definitiva prima di passare alla contrattazione integrativa di mobilità per l’anno scolastico 2024/2025.
Ai vincoli precedentemente definiti e imposti per via legislativa alla mobilità docenti, intervengono alcune deroghe dovute ad altre leggi volte a tutelare i casi di disabilità, come la legge 104/92 art.21, ma anche, come già per altro prevede l’ipotesi di CCNL scuola 2019/2021 al comma 8 dell’art.34, i docenti con figli di età inferiore ai 12 anni e i casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01.
Nulla è esplicitato nel CCNL scuola 2019-2021 per esempio per i casi di legge 104/92 art.33 comma 6 o ancora la legge 104/92 art.33 commi 5 e 7, come per altro nulla viene detto sui casi di docenti bisognosi di cure continuative, ma tali eccezioni, tranne le cure continuative, però sono presenti nell’art.13, comma 5 del decreto legislativo 59 del 2017.
Proprio per il caso riferito ai docenti con figli di età entro i 12 anni, è il caso di specificare che la legge 105/2022 ha modificato nettamente il diritto di fruire dei congedi parentali proprio allargando la fascia di età fino ai figli di età entro i 12 anni. Tale diritto è stato esteso a chi ha figli di età fino ai 12 anni perché si ritiene necessaria la presenza genitoriale per i figli fino a quella età.
Da quando è stata promulagata la legge 105/2022 sui congedi parentali, nei contratti di mobilità annuale è stata introdotta la precedenza per le assegnazioni provvisorie interprovinciali per i docenti con figli di età compresa tra 6 e 12 anni, tale precedenza segue quella interprovinciale e anche provinciale per i docenti con figli di età sino a 6 anni.
A seguito di tutto questo escursus normativo la docente titolare a Torino, neoassunta 2023/2024 con contratto a tempo indeterminato e un figlio di età fino a 12 anni, potrà fare molto probabilmente sia la domanda di mobilità che quella di assegnazione provvisoria.
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