Iniziato il 23 ottobre 2018 il lungo percorso, che il Miur auspica finisca entro il prossimo gennaio 2019, della contrattazione per la mobilità triennale 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Interessanti le novità in arrivo.
Il nuovo contratto della mobilità si prevede ricco di novità importanti e l’introduzione di nuove regole rispetto il passato.
La mobilità dei docenti e del personale Ata continuerà ad essere annual, saranno le norme contrattuali ad avere una durata triennale come previsto dal CCNL scuola 2016-2018 del 19 aprile 2018.
È utile ricordare che ai sensi dell’art.7, comma 3, del vigente contratto collettivo nazionale della scuola, è stato disposto che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
Un altro punto fermo previsto già dal CCNL scuola 2016- 2018, all’art.22, comma 4 lettera a1), per i docenti, ma non per gli Ata, è previsto l’obbligo di permanenza per un triennio nella scuola dove si è trasferiti, al fine di garantire la continuità didattica, ma solo nel caso in cui la titolarità di scuola si ottenga a domanda volontaria. Questo vincolo non c’è nella mobilità d’ufficio, né qualora soddisfatti in una preferenza sintetica.
Poiché nel CCNL scuola da nessuna parte si parla di ambito territoriale, si presume, ma ancora non c’è una disposizione legislativa al riguardo, che con molta probabilità verrà abolita definitivamente la titolarità su ambito e tutti potranno avere la titolarità su una scuola.
Sul sito della FLC CGIL si legge che “nel caso di esito positivo sulle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) si acquisirebbe una titolarità di scuola sulla base dell’elenco delle scuole presenti nel comune, distretto, provincia. Al termine della mobilità del prossimo anno, tutti i docenti acquisiranno (a domanda o d’ufficio) una titolarità su scuola”.
Se ci trovassimo con un ritorno delle preferenze sintetiche dei comuni e dei distretti e delle province, allora ci troveremmo nel caso in cui si potrebbe evitare il blocco triennale della mobilità previsto per i docenti che vengono soddisfatti sulla preferenza della singola scuola ovvero preferenza puntuale.
La Flc Cgil ripropone di superare gli ambiti territoriali e tornare alle tre fasi esistenti fino a prima delle modifiche introdotte con la legge 107/15, ovvero la fase comunale, provinciale ed interprovinciale.
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