Categorie: Mobilità

Mobilità soprannumerari: attenzione all’annullamento delle preferenze

Sta per cominciare la solita e pensosa transumanza dei docenti soprannumerari. Infatti è periodo di formazione di organici di diritto e di individuazione dei docenti perdenti posto. Si incomincia con le scuole dell’infanzia e primarie e si concluderà entro i primi di giugno con quelli delle scuole secondarie di secondo grado.
Si tratta di una vera e propria “transumanza di docenti”, costretti loro malgrado a lasciare la propria scuola per cercare una nuova e provvisoria sede di titolarità. Ma cosa devono fare i docenti che sono stati individuati dal proprio dirigente scolastico soprannumerari?
I docenti individuati come perdenti posto sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento.
Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.
La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. Per quanto attiene i posti di sostegno della scuola primaria, c’è una novità non di poco conto. Infatti per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità contrattuali. Quindi il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.
Inoltre è importante sapere che il perdente posto, che si muove a domanda condizionata, per evitare di vedersi annullate, nella domanda da soprannumerario, le preferenze espresse oltre il comune di attuale titolarità, deve esprimere, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali.
In caso contrario il docente soprannumerario che si muove a domanda condizionata, se non dovesse esprimere anche il comune di attuale titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, vedrà annullate automaticamente tutte le altre preferenze richieste ed appartenenti ad altri comuni o a scuole di altro comune.
Queste sono accortezze che devono essere ben valutate entro i 5 giorni dall’individuazione del soprannumero, pensando ai pro e ai contro del condizionamento di una domanda di mobilità.

Lucio Ficara

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