Rileggendo il ddl emendato si scopre uno scenario tortuoso e complesso con la caratteristica peculiare di un verosimile intreccio tra assunzioni straordinarie e mobilità straordinaria, le cui sorti si dispiegheranno su 2 anni scolastici lasciando nelle menti di noi Docenti Immobilizzati numerosi dubbi sull’effettiva attuabilità, senza che avvengano ulteriori colpi di scena in fase contrattuale. Cerco di spiegarle i nostri dubbi partendo dalla descrizione di questo inverosimile intreccio. Attingendo dagli art.5 e 6, i punti cardine delle assunzioni straordinarie per l’a.s. 2015/2016 che faranno da scenario poi alla mobilità straordinaria per l’a.s. 2016/2017:
1) Dal prossimo anno tutto l’organico avrà un’unica denominazione: organico dell’autonomia;
2) Nell’ organico dell’autonomia confluiranno: l’organico di diritto, l’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti;
3) Le assunzioni avranno carattere provvisorio su incarichi annuali distribuiti negli ATP attuali;
4) Entro il 30/06/2016 si prevede la costituzioni degli ambiti territoriali che equivarranno a reti di scuole costituite in base alla popolazione scolastica;
5) Gli immessi in forma provvisoria per l’a.s.2015/2016 dovranno poi collocarsi in queste reti di scuole per l’a.s. 2016/2017. Calando poi in questo scenario il comma 11bis dell’art.8 , per i futuri immessi si prospetterà un incarico provvisorio ai fini dell’attribuzione di un incarico triennale a partire dall’a.s. 2016/2017 in subordine all’espletamento di un piano di mobilità straordinario per tutti gli immessi entro il 2014/2015. “…Successivamente i docenti assunti a t.i. a seguito del piano straordinario di cui all’articolo 8 della presente legge e assegnati, in via provvisoria e per l’anno scolastico2015/2016 agli ambiti territoriali partecipano per l’a.s. 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione di un incarico triennale.
“Ciò lascia ad intendere, in virtù di quel “successivamente”, che la futura mobilità sarà incentrata su due fasi ben distinte tra loro, dove tutti gli assunti entro il 2014/2015 godranno di una “precedenza” rispetto ai futuri neoassunti. Ora però mille perplessità assalgono i Docenti Immobilizzati, che temono la vanificazione di questa “precedenza” nelle fasi contrattuali precedenti alle operazioni di mobilità territoriale.
Certi della vostra buona fede, ma non dei meccanismi tortuosi che precederanno la stesura del nuovo CCNL. Non può dunque basarsi una mobilità straordinaria, mai avvenuta precedentemente con tali numeri e con modifiche così radicali all’intero mondo scuola, sull’allusione di una precedenza dedotta da un’unica parola (“successivamente”) senza esplicitarne fasi e parametri sui quali esercitarla. Inoltre le ricordo che tramite l’art. 1 comma 4 dell’attuale CCNL si prevede riapertura della mobilità in caso di assunzioni straordinarie ed in virtù dell’art. 30 del D. Lgs n° 165/2001, nella P.A. si procede prima per trasferimento e solo poi per reclutamento.
Quindi sulla base dei nostri legittimi dubbi, ossia il timore che tale precedenza non venga riconfermata in modo efficiente in fase contrattuale (affinché nessun Docente Immobilizzato rimanga tale), associamo ulteriore perplessità e sconforto nel veder violato quel diritto gerarchico tra mobilità straordinaria ed assunzioni straordinarie nel medesimo anno, negando dunque la riapertura delle fasi di mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2015/2016.
In questi mesi non sono mancati i nostri suggerimenti per l’attuazione di un piano di mobilità straordinaria in deroga al vincolo triennale, spesso trovando anche riscontro positivo tra i componenti della VII Commissione Cultura; in extremis chiediamo di rivalutare il comma 11bis dell’art.8 trovando una soluzione adeguata all’anticipazione del piano di mobilità per l’a.s. 2015/2016 in base al fatto che nell’art.6 comma 3-bis si prevede già per l’a.s. 2015/2016 un organico dell’autonomia maturo ad accogliere i futuri neoimmessi, di conseguenza è gerarchicamente possibile attuare mobilità territoriale sull’intero organico senza discriminare aspettative e diritti acquisiti al momento della stipula del nostro contratto.
Sfruttando: 1) i tempi e i modi delle assegnazioni provvisorie; 2) l’anticipazione dei termini per l’approvazione del testo emendato; 3) l’organico non utilizzato nell’attuale mobilità (un considerevole numero è già emerso dai primi turni di infanzia e primaria); riteniamo possibile sia l’attuazione di un piano di mobilità straordinaria che le immissioni giuridiche per l’a.s. 2015/2016.
Nel caso di mancata considerazione ci vediamo costretti a tutelarci, in via del tutto preventiva, per la mancata riapertura della mobilità.
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