Nella prossima mobilità 2019/2020, le cui regole saranno disposte da un contratto collettivo nazionale integrativo della durata triennale, verrà reintrodotto il punteggio di 6 punti nel comune di ricongiungimento. Il nuovo contratto della mobilità, come disposto dall’art.7, comma 3, del CCNL scuola 2016-2018, avrà valore per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Negli ultimi anni, con l’introduzione degli ambiti territoriali e l’abolizione dei codici meccanografici dei comuni, nelle regole della mobilità, il punteggio per il ricongiungimento al coniuge o, per i docenti separati legalmente o non coniugati, ai figli o ai genitori, veniva attribuito solamente per le preferenze puntuali, ovvero per un massimo di cinque scuole ubicate nel comune di residenza del congiunto.
In buona sostanza i 6 punti di ricongiungimento venivano attribuiti solo per le preferenze di scuola (solo 5 era possibile sceglierne) che ricadevano all’interno del comune di residenza del coniuge o, nei casi previsti dalla norma, dei figli o dei genitori.
Adesso con l’abolizione degli ambiti territoriali e il ritorno alle preferenze dei comuni, si torna alle regole del passato. Con le nuove regole chi chiederà trasferimento all’interno dello stesso Comune mono distrettuale, non dovrà più richiedere il ricongiungimento al coniuge, in quanto, come ci viene riferito da chi sta elaborando e studiando le nuove regole, le esigenze di famiglia per tali trasferimenti (interni allo stesso Comune mono distrettuale) non avranno più validità. Per chi invece vuole rientrare nel Comune dove risiede un congiunto, come ad esempio il coniuge, e, nel caso si sia separati legalmente o non coniugati, il genitore ma anche un figlio, la richiesta del punteggio di ricongiungimento deve essere eseguita, lo deve essere anche se il movimento avvenisse all’interno dello stesso Comune (con più distretti scolastici), ma da un distretto del Comune a quello in cui risiede il congiunto a cui ci si vuole ricongiungere.
Il punteggio di ricongiungimento è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della Legge 10 aprile 2011, n. 183, con una dichiarazione personale nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’ordinanza ministeriale concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.
Nella mobilità professionale, ovvero passaggi di ruolo o cattedra, i punti riferiti alle esigenze di famiglia, compresi alcuni diritti di precedenza riferita all’assistenza dei familiari, non vengono calcolati.
In buona sostanza chi chiede ad esempio un semplice passaggio di cattedra, non potrà inserire i 6 punti di ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza, e non potrà avere conteggiato i punteggi riferibili a figli di età inferiore ai 6 o che abbiano un’età compresa fra i sei e i diciotto anni, o ancora i punti riferiti al comune dove si intende assistere un figlio o un genitore.
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