Sono scaduti da qualche settimana i termini di presentazione per la domanda di mobilità professionale 2017/2018 per i docenti, ma ancora “l’algoritmo criminale” del 2016 continua a far parlare di sé.
Infatti, sembra non arrestarsi la serie di ricorsi contro il Ministero dell’Istruzione che vede Viale Trastevere sempre messo all’angolo, dato che l’assegnazione delle sedi dello scorso anno ha portato moltissimi casi di docenti con punteggio adeguato ad ottenere il trasferimento nella sede di preferenza vedersi invece scavalcare da colleghi, anche di altre regioni, con punteggi inferiori.
L’ultima in ordine cronologico è la sentenza del Tribunale di Torino, che ha accolto il ricorso di una ricorrente che si è vista scavalcata, appunto, da altri colleghi con punteggi inferiori, anche perché nel punteggio della diretta interessata non era stato conteggiato il servizio prestato dalla stessa presso la scuola paritaria.
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Pertanto, come riportano i legali della ricorrente gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, il Tribunale ha chiarito che l’esistenza di soggetti con punteggi inferiori e senza alcun titolo di preferenza, che sopravanzano chi, come la ricorrente, ha un punteggio superiore, integra la violazione di quanto previsto dal CCNI. “Il Ministero deve pertanto essere condannato ad assegnare la ricorrente ad una delle sedi […] nel rispetto dei criteri di cui all’allegato 1 del CCNI per la mobilità del personale docente”.
Inoltre, il Ministero dell’Istruzione dovrà non solo ottemperare all’ordine giudiziale, ma sarà costretto a pagare oltre 3000 € di spese giudiziali.
La sentenza in questione si aggiunge quindi alle altre riportate in precedenza, come quella Tribunale di Prato, che, come riporta lo studio legale BFI che seguito il caso, ha visto vincere una docente della provincia di Caserta, la quale in sede di mobilità il MIUR non ha riconosciuto ben 14 anni di servizio presso una scuola Paritaria.
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