Sono stata scavalcata in graduatoria interna d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto, ma sia io che la mia collega non abbiamo aggiunto titoli. Cosa è potuto succedere?
Questa è la domanda che una docente X di un Liceo della provincia di Reggio Calabria ci pone. A tale proposito ci invia la graduatoria interna dell’anno scolastico 2015/2016 dove la docente X precede di 2 punti la docente Y e quella dell’anno 2016/2017 dove la docente Y avanza in graduatoria di un punto la docente X. In buona sostanza succede che nell’anno 2015/2016 la docente X ha 102 punti mentre la docente Y ha 100 punti così ottenuti:
N. | Dipendente | Data nasc. | Punti | Anzianità | Famiglia | Titoli gen. |
1 | XXXXXX | 1973 | 102 | 81 | 6 | 15 |
2 | YYYYYY | 1971 | 100 | 72 | 6 | 22 |
Invece la situazione del corrente anno scolastico (2016/2017) è la seguente:
N. | Dipendente | Data nasc. | Punti | Anzianità | Famiglia | Titoli gen. |
1 | YYYYYY | 1971 | 111 | 80 | 6 | 25 |
2 | XXXXXX | 1973 | 110 | 89 | 6 | 15 |
La risposta a questo particolare quesito, che ci risulta non essere l’unico caso è stato spiegato questa mattina (14 maggio 2017) con l’articolo “Graduatorie interne: Il refuso contrattuale modifica il punteggio dei titoli generali”.
Il problema è stato causato da un refuso contrattuale del CCNI 2016/2017 dell’8 aprile 2016 dove in fondo all’allegato 2 della tabella valutazione titoli era cosi riportato:
In buona sostanza chi ha compilato le graduatorie interne del 2015/2016 ha concesso alla docente YYYYYY 22 punti di titoli generali escludendo dal conteggio tre punti eccedenti i 10 cumulabili. In sostanza sono stati concessi i 12 punti del punto A) riferito al pubblico concorso ordinario per l’accesso al ruolo di appartenenza e non sono stati concessi tre punti riferiti alla lettera H), ovvero i punti per la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame.
Invece la problematica non si è verificata per le graduatorie interne dell’anno scolastico 2016/2017, perché chi ha compilato le graduatorie si è attenuto al CCNI mobilità 2017/2018 dell’11 aprile 2017 dove in fondo all’allegato 2 della tabella valutazione titoli è scritto quanto segue:
Come si vede dall’immagine della tabella valutazione titoli per la composizione delle graduatorie interne dell’anno scolastico 2016/2017 si comprende come il suddetto punto H) oltre l’evidente punto A) non sono compresi nella cumulabilità dei 10 punti.
Ecco spiegato come mai la docente Y si trovi legittimamente avanti alla docente X, anche se il refuso ha creato degli evidenti disagi.