Sono stata scavalcata in graduatoria interna d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto, ma sia io che la mia collega non abbiamo aggiunto titoli. Cosa è potuto succedere?
Questa è la domanda che una docente X di un Liceo della provincia di Reggio Calabria ci pone. A tale proposito ci invia la graduatoria interna dell’anno scolastico 2015/2016 dove la docente X precede di 2 punti la docente Y e quella dell’anno 2016/2017 dove la docente Y avanza in graduatoria di un punto la docente X. In buona sostanza succede che nell’anno 2015/2016 la docente X ha 102 punti mentre la docente Y ha 100 punti così ottenuti:
N. | Dipendente | Data nasc. | Punti | Anzianità | Famiglia | Titoli gen. |
1 | XXXXXX | 1973 | 102 | 81 | 6 | 15 |
2 | YYYYYY | 1971 | 100 | 72 | 6 | 22 |
Invece la situazione del corrente anno scolastico (2016/2017) è la seguente:
N. | Dipendente | Data nasc. | Punti | Anzianità | Famiglia | Titoli gen. |
1 | YYYYYY | 1971 | 111 | 80 | 6 | 25 |
2 | XXXXXX | 1973 | 110 | 89 | 6 | 15 |
La risposta a questo particolare quesito, che ci risulta non essere l’unico caso è stato spiegato questa mattina (14 maggio 2017) con l’articolo “Graduatorie interne: Il refuso contrattuale modifica il punteggio dei titoli generali”.
Il problema è stato causato da un refuso contrattuale del CCNI 2016/2017 dell’8 aprile 2016 dove in fondo all’allegato 2 della tabella valutazione titoli era cosi riportato:
In buona sostanza chi ha compilato le graduatorie interne del 2015/2016 ha concesso alla docente YYYYYY 22 punti di titoli generali escludendo dal conteggio tre punti eccedenti i 10 cumulabili. In sostanza sono stati concessi i 12 punti del punto A) riferito al pubblico concorso ordinario per l’accesso al ruolo di appartenenza e non sono stati concessi tre punti riferiti alla lettera H), ovvero i punti per la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame.
Invece la problematica non si è verificata per le graduatorie interne dell’anno scolastico 2016/2017, perché chi ha compilato le graduatorie si è attenuto al CCNI mobilità 2017/2018 dell’11 aprile 2017 dove in fondo all’allegato 2 della tabella valutazione titoli è scritto quanto segue:
Come si vede dall’immagine della tabella valutazione titoli per la composizione delle graduatorie interne dell’anno scolastico 2016/2017 si comprende come il suddetto punto H) oltre l’evidente punto A) non sono compresi nella cumulabilità dei 10 punti.
Ecco spiegato come mai la docente Y si trovi legittimamente avanti alla docente X, anche se il refuso ha creato degli evidenti disagi.
Egregio Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Mi rivolgo a Lei, con profondo rispetto, per portare alla…
Bocciare uno studente a seguito di gravi insufficienze è lecito, soprattutto dopo che il giovane…
Dal 12 novembre scorso sono aperre le iscrizioni alle Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti per l’anno…
La Federazione Gilda Unams, come riporta un comunicato, non ha sottoscritto la preintesa sull’integrazione ai…
Una questione contorta: uno studente dalla brillante carriera scolastica non è stato ammesso alla maturità…
Da qualche giorno è stato dato ufficialmente il via al secondo concorso Pnrr per diventare insegnante…