Il Tribunale di Trieste ha emesso una sentenza a favore di una docente di sostegno, a cui non era stato riconosciuto il servizio pre ruolo utile per raggiungere il vincolo quinquennale sostegno ai fini della mobilità.
La sentenza emanata dal Giudice del Lavoro di Trieste, come riporta Anief che ha seguito la vicenda, riconosce l’illegittimità del mancato computo del servizio preruolo, facendo leva sul fatto che “la normativa dell’Unione Europea impone parità di trattamento giuridico ed economico tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato. Pertanto, anche le procedure di mobilità per cui è causa rientrano nell’ampio ambito applicativo delle “condizioni di impiego” di cui alla “citata normativa comunitaria” e ribadisce che “tale normativa prevede, in particolare, che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Il giudice di Trieste, quindi, non ha ravvisato l’esistenza di “ragioni oggettive” ovvero di “motivazioni oggettive per un trattamento differenziato”.
Il Giudice del Lavoro, di conseguenza, ritiene nullo il CCNI mobilità nella parte interessata dalla sentenza e “accerta e dichiara il diritto della ricorrente all’equiparazione dei periodi di servizio prestati a termine ai periodi di servizio prestati a tempo determinato ai fini della legittimazione al trasferimento da posto di sostegno a posto comune delle procedure di mobilità per cui è causa, e quindi accerta e dichiara la sua legittimazione a partecipare alla procedura di mobilità per il personale docente per l’anno scolastico 2017/2018 per cui è causa, e il diritto della ricorrente di essere assegnata ad un posto di tipo comune nella classe di concorso di interesse, con conseguente condanna di parte resistente MIUR, in persona del legale rappresentante pro tempore, a porre in essere ogni conseguente adempimento”.
L’amministrazione viene anche condannata anche a pagare le spese di soccombenza “per un ammontare complessivo di euro 3.500,00, oltre ad euro 259,00 per spese documentate (contributo unificato), oltre al 15% per rimborso spese forfettario, oltre IVA e CPA come per legge”.
Ricordiamo, non tenendo conto della sentenza, che il calcolo dei 5 anni del vincolo ha valenza dall’anno scolastico in cui l’insegnante ha ottenuto la cattedra in ruolo sul sostegno o ha ottenuto trasferimento sul sostegno da posto comune. Inoltre, si calcola il vincolo da momento in cui si è ottenuto il passaggio di ruolo sul sostegno.
Pertanto, tali insegnanti hanno l’obbligo di rimanere sul posto di sostegno per cinque anni. L’unico trasferimento consentito durante il quinquennio sarà solo sulla stessa tipologia di posto, quindi da un posto di sostegno ad un altro.
Tale sentenza del Tribunale di Trieste, che non è la prima del suo genere, potrebbe far cambiare orientamento per il prossimo CCNI mobilità, che però come sappiamo, sarà una sorta di proroga del precedente?
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