Interessante sentenza del Tribunale di Trani nell’ordinanza del 7 maggio 2018, in cui riconosce gli anni pre-ruolo ai fini del superamento del vincolo quinquennale sul sostegno, per quanto riguarda la mobilità.
La ricorrente, una docente di sostegno assunta in ruolo, in occasione della mobilità 2018/2018 aveva chiesto il trasferimento su posto comune, ritenendo di superare il vincolo quinquennale grazie agli anni di pre-ruolo.
L’amministrazione, come riporta l’ordinanza segnalata dallo studio legale Berlocco, avrebbe infatti interpretato, a parere del giudice, il principio di cui all’art. L27, comma 2, della legge n.297/2014, che così testualmente dispone: ” i docenti di sostegno fanno parte integrante dell’organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al
ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall’applicazione…”.
La tesi del legale della ricorrente, sposata anche dal Tribunale, è che “sia sul piano qualitativo sia quantitativo dell’impegno profuso le mansioni svolte dalla parte ricorrente in qualità di dipendente non di ruolo non possono ritenerti ontologicamente diverse da quelle svolte dal personale di ruolo, sicché il solo elemento idoneo a differenziare la sua situazione rispetto a quella di un omologo dipendente pubblico di ruolo sembrerebbe coincidere con la
natura temporanea del rapporto di lavoro che lo vincola al suo datore di lavoro.
Di conseguenza, “deve dunque escludersi l’esistenza, a fondamento della legislazione interna, di una giustificazione oggettiva sottesa alla denunciata disparità di trattamento, trovando la stessa unico motivo nella presenza di una normativa interna discriminatoria, con conseguente (e conclamata) violazione del principio della Corte di Giustizia, secondo cui la nozione di ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, dev’essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest’ultima è prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”.
Il Tribunale di Trani ordina all’amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari a consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura di mobilità per il trasferimento sul posto comune, alla stregua di docente appartenente da cinque anni al ruolo dei docenti di sostegno. Inoltre, il Ministero è condannato al pagamento delle spese di lite.
Quindi, niente vincolo quinquennale sul sostegno in caso di anni da precari.
Ricordiamo, non tenendo conto della sentenza, che il calcolo dei 5 anni del vincolo ha valenza dall’anno scolastico in cui l’insegnante ha ottenuto la cattedra in ruolo sul sostegno o ha ottenuto trasferimento sul sostegno da posto comune. Inoltre, si calcola il vincolo da momento in cui si è ottenuto il passaggio di ruolo sul sostegno.
Pertanto, tali insegnanti hanno l’obbligo di rimanere sul posto di sostegno per cinque anni. L’unico trasferimento consentito durante il quinquennio sarà solo sulla stessa tipologia di posto, quindi da un posto di sostegno ad un altro.
Non si tratta certo di una sentenza innovativa, dato che già gli altri anni ci sono stati altri ricorsi. Ma sicuramente si va ad aggiungere nei provvedimenti che potrebbero indurre, ormai il prossimo anno, a cambiare la normativa in tal senso.
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