Ai sensi del CCNI mobilità 2019-2022, il calcolo del punteggio dell’anzianità del servizio è diverso a seconda se la domanda è volontaria oppure d’ufficio e a domanda condizionata.
Per quanto riguarda la domanda di trasferimento 2021/2022, si fa riferimento all’allegato 2 Tabella A del contratto sulla mobilità 2019/2022.
È utile sapere che per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia vengono assegnati, in caso di domanda volontaria, 6 punti.
Per quanto suddetto, un docente con 28 anni di servizio prestati tra ruolo di attuale titolarità, pre-ruolo o anche altro ruolo, vengono assegnati, ai fini della mobilità a domanda volontatia, 168 punti per i titoli di servizio.
Se il docente avesse prestato effettivamente servizio di ruolo o pre-ruolo in scuole o istituti situati nelle piccole isole avrà assegnato 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico oltre quelli del normale servizio annuale.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuole di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato.
Per la mobilità d’ufficio oppure a domanda condizionata e ai fini della compilazione delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione del perdente posto, ogni anno di ruolo del docente vale sempre 6 punti, mentre il servizio pre-ruolo continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi.
Bisogna anche specificare che nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
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