Quali sono le modalità di assegnazione delle cattedre e dei posti dei docenti che sono già titolari su scuola o che lo diventano tramite mobilità? È utile conoscere bene l’art.11 del CCNI mobilità dell’11 aprile 2017 utilizzato, transitoriamente, anche per l’anno scolastico 2018/2019.
Nell’indicazione delle cinque preferenze su scuola, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole del medesimo ambito i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.
Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra, senza che faccia domanda di mobilità. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente.
I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda di trasferimento.
Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.
Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono le seguenti: a) le cattedre interne; b) le cattedre esterne con completamento nello stesso ambito;
Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto tenendo conto delle successive disposizioni riferite ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del CCNI mobilità. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
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