Categorie: Personale

Modalità organizzative delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica

L’U.s.r. per la Liguria ha fornito indicazioni per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado.

Nel ricordare che è obbligo delle Istituzioni scolastiche garantire le attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che, all’atto dell’iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, con la circolare 10320 del 7 ottobre 2015 l’Ufficio scolastico precisa che compete al collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.

Ai fini dell’affidamento delle stesse, i Dirigenti scolastici avranno cura di:

  1. Attribuire in via prioritaria le ore di attività alternative alla religione cattolica ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, il cui posto o cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (anche attraverso l’utilizzo di docenti eventualmente totalmente o parzialmente in soprannumero), ai fini del completamento dell’orario d’obbligo. Non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
  2. Nel caso in cui non si possa procedere come sopra, i Dirigenti scolastici conferiranno le ore alternative alla religione cattolica come ore eccedenti l’orario d’obbligo. L’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra, ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità.
  3. Qualora non sia possibile procedere sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni orario (ai fini del completamento di orario) o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle attuali graduatorie d’istituto.

Nei casi di cui alla lettera b) (ore eccedenti) e c) (contratti a tempo determinato), la nomina e la retribuzione avranno decorrenza dalla data di effettivo inizio delle attività sino al 30 giugno 2016.

Tali procedure si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza del personale docente.

Considerata la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione. Le ore di cui trattasi non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Fase transitoria concorsi scuola secondaria: in attesa del secondo bando quale procedura è prevista?

La legge n° 79 del 2022 di conversione del decreto 36/22, in merito al reclutamento…

17/08/2024

Stop al cellulare scuola, se i genitori hanno sempre lo smartphone in mano è tutto inutile

Con il nuovo anno scolastico agli studenti sarà imposto il divieto del telefono cellulare in…

17/08/2024

Supplenze docenti, come avviene la nomina da GaE e GPS e come si procede per supplenze brevi da GI

Tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre si parte con le…

17/08/2024

Scuola e sicurezza: estese le tutele INAIL per personale e studenti nel 2024. Valditara: “Misura fortemente voluta”

Il 9 agosto è stato pubblicato in Gazzetta il decreto che contiene delle misure riguardanti…

17/08/2024

Tony Effe: “Bocciato due volte per condotta, ero bravo, ma non studiavo. Adesso sono cambiato”

Il rapper Tony Effe, 33 anni, incoronato dai fan "Il capitano della trap in Italia", al…

17/08/2024

Elogio dello scappellotto

Complimenti a Pasquale Almirante per il coraggio con cui nel suo articolo "Le punizioni corporali?…

17/08/2024