La novellata norma prevede che tutte le pubbliche amministrazioni – comprese quindi le istituzioni scolastiche – e le società a prevalente capitale pubblico che pagano somme a qualsiasi titolo per un ammontare superiore a 10mila euro, devono preliminarmente verificare se il beneficiario ha debiti verso l’agente della riscossione almeno pari a quella cifra. Se sussistono debiti, l’ente deve astenersi dall’effettuare il pagamento e allertare il competente agente della riscossione, affinché questi proceda al pignoramento del credito presso terzi. Per le scuole i casi più frequenti di applicazione del nuovo decreto possono verificarsi per i pagamenti delle fatture relative alle spese di pulizia e i contributi alle scuole non statali.
Circa le modalità di applicazione è previsto che ogni amministrazione dovrà comunicare ad Equitalia Servizi S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell’operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonché l’indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest’ultimo possa procedere alla propria registrazione. Le modalità per eseguire la procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinretepa.it.
A seguito della procedura di registrazione Equitalia assegna all’operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall’operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it Per effettuare la verifica l’operatore inserisce il codice fiscale del beneficiario, l’importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare. Equitalia effettua la comunicazione dei dati attraverso il sistema informativo. Le modalità di abilitazione e scambio di informazioni e comunicazioni possono essere modificate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’amministrazione che deve pagare somme superiori a 10.000 euro ha l’obbligo di verificare con interrogazione telematica rivolta a Equitalia Spa (la società pubblica che cura la riscossione) la sussistenza di cause di morosità nei confronti del beneficiario. Entro cinque giorni dall’invio dell’interrogazione riceverà risposta. Se entro tale termine non giunge nessuna risposta, il pagamento può avvenire. Altrimenti, se Equitalia comunica la morosità, il pagamento deve essere sospeso per trenta giorni, sino a concorrenza dell’importo iscritto a ruolo. L’eventuale eccedenza, comunque, deve essere corrisposta al beneficiario.
Successivamente entro trenta giorni l’agente della riscossione procede a notificare l’atto di pignoramento presso terzi. E’ previsto che, se entro tale termine intervengono pagamenti o provvedimenti dell’ente creditore che riducono la somma a ruolo, l’agente della riscossione ne dà tempestiva segnalazione all’amministrazione, al fine di sbloccare parte delle somme da pagare. Se entro trenta giorni l’agente della riscossione non notifica alcun atto di pignoramento, l’importo è libero da vincoli e può essere interamente pagato. Il decreto dell’Economia conferma che la situazione di morosità si verifica in tutti i casi in cui il debitore non ha pagato una o più cartelle di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica. Può quindi trattarsi anche di entrate non tributarie, purché iscrivibili a ruolo. Nessun rilievo ha invece la semplice notifica di un avviso di accertamento. Il decreto fissa in modo opportuno termini precisi per l’esaurimento della procedura, in modo da non sospendere i pagamenti per tempi indefiniti.
Per visionare il decreto n. 40 del 18 gennaio 2008, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, consulta il box “Approfondimenti”.