Home Contabilità e bilancio Modello 730/2017, dal 18 aprile disponibile la precompilata

Modello 730/2017, dal 18 aprile disponibile la precompilata

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Da oggi, 18 aprile 2017, è possivile accedere alla pagina dell’Agenzia delle Entrate appositamente predisposta per compilare e trasmettere il 730 precompilato.

L’invio del documento sarà invece possibile dal 2 maggio al 24 luglio. Queste scadenze riguardano i contribuenti che decideranno di compilare in maniera autonoma il modello 730/2017.

Ricordiamo che quest’anno compaiono, tra le spese che è possibile portare in detrazione, anche quelle sostenute per i viaggi di struzione.

Tutte le novità sono contenute in una corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 7 del 4 marzo 2017.

In sintesi, è possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali), nonché delle scuole secondarie di secondo grado.

 

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Si tratta in sostanza:

  • delle tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza);
  • dei contributi obbligatori;
  • dei contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
  • della spesa per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
  • della spesa per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). 

Non è invece possibile detrarre le spese sostenute per acquistare materiale di cancelleria e testi scolastici, e neppure il servizio di trasporto scolastico.

Al massimo è possibile detrarre 564 euro per l’anno 2016 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

Si precisa che la detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità si riferisce al singolo alunno. 

 

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