Quest’anno, a causa del COVID-19, anche il termine ultimo per presentare il modello 730/2020, per i redditi 2019, ha subito una proroga. Infatti, la scadenza per l’invio del 730 precompilato e ordinario è slittata al 30 settembre 2020.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2020 sono pensionati o lavoratori dipendenti.
Può utilizzarlo anche il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2019 al mese di giugno dell’anno 2020.
La presentazione del 730 consente di portare in detrazione molte spese sostenite, a vario titolo, nell’anno precedente. Tra queste, anche le spese d’istruzione non universitaria.
Spese di istruzione
Tra le varie spese che è possibile portare in detrazione, ci sono anche le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Per queste spetta una detrazione del 19%, per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa che sono indicate con il codice 31.
Spese sostenute per familiari con DSA
È anche possibile portare in detrazione le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).
Infatti, è possibile fruire della detrazione del 19% relativamente all’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.
La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui sopra ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Cosa sono gli strumenti compensativi
Si considerano strumenti compensativi quegli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
Cosa sono i sussidi tecnici e informativi
Si considerano sussidi tecnici e informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.