Il 25 ottobre 2022 scade il termine per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo. La presentazione è possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.
Il 10 novembre è invece l’ultimo giorno per presentare all’Agenzia delle entrate il 730 integrativo (di tipo 2) direttamente tramite l’applicazione web, mentre il 30 novembre scade il termine per:
- presentare il modello Redditi precompilato e Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e quadri RM, RS, RT e RW)
- inviare il modello Redditi correttivo del 730.
Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo dopo invio del 730
Se è già stato inviato un 730 e si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione, è possibile inviare, entro il 30 novembre 2022, “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo”.
Redditi aggiuntivo
Occorre presentare “Redditi aggiuntivo” se è stato inviato il 730 precompilato e, per esempio, sono stati percepiti nel 2021 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all’estero (quadri RM, RS, RT e RW).
Redditi correttivo
Se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, occorre presentare “Redditi correttivo” entro il 30 novembre 2022. Dopo questa data è possibile presentare solo “Redditi integrativo”.
Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, si può chiedere l’eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, bisogna contestualmente pagare l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del decreto legislativo n. 472/97).
Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo dopo invio Redditi web
Se dopo aver inviato il modello Redditi web ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, occorre presentare “Redditi correttivo”, entro il 30 novembre 2022, per modificarli o integrarli. Dopo questa data è possibile presentare solo “Redditi integrativo”.
Redditi correttivo è predisposto con i dati già presenti nell’ultima dichiarazione inviata.
730 integrativo di tipo 2 (se è cambiato il sostituto d’imposta)
Se il sostituto d’imposta indicato comunica all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate una mail che lo invita ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti.
Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello.
In questa situazione è possibile:
- indicare un nuovo sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2”
- inviare un modello 730 integrativo di “tipo 2” senza indicazione del sostituto.
Se, oltre ad aggiornare i dati del sostituto di imposta, bisogna completare o correggere la dichiarazione, occorre invece inviare “Redditi aggiuntivo/correttivo” oppure “Redditi integrativo”.
La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione precompilata è disponibile fino al 10 novembre 2022. Dopo tale data il contribuente può inviare il modello Redditi.