Il Coronavirus ha fatto slittare anche alcune scadenze fiscali, tra cui il 730/2020.
È infatti stato prorogato al 5 maggio 2020 – dalla precedente data del 15 aprile – il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia. E passa dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato e ordinario.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2020 sono pensionati o lavoratori dipendenti.
Può utilizzarlo anche il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2019 al mese di giugno dell’anno 2020.
Tra le varie spese che è possibile portare in detrazione, ci sono anche le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria
di secondo grado. Per queste spetta una detrazione del 19%, per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa che sono indicate con il codice 31.
È anche possibile portare in detrazione le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).
Infatti, è possibile fruire della detrazione del 19% relativamente all’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.
La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui sopra ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Si considerano strumenti compensativi quegli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa:
Si considerano sussidi tecnici e informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.
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