Modello CUD 2010: conguaglio contributivo e fiscale relativo ai redditi 2009
La novità principale di quest’anno è legata, com’è noto, alla nuova modalità di pubblicazione dei modelli Cud sul portale Stipendi PA. Eccezionalmente ancora per questa volta, però, per evitare disservizi, tutti gli amministrati riceveranno ancora i modelli Cud 2010 redditi 2009 con le consuete modalità. Il modello, quindi, sarà inviato unitamente al cedolino delle competenze fisse di febbraio 2010 solo per i dipendenti che:
– non usufruiscono del servizio di spedizione via e-mail;
– risultano cessati dal servizio;
– risultano in situazioni di mancato recapito del Cud elettronico.
Per il personale senza emissione dello stipendio di febbraio 2010, perché in part-time verticale, aspettativa, ecc…, il Cud è stato regolarmente elaborato senza riportare nelle annotazioni l’indicazione “addizionali all’Irpef calcolate e non recuperate” e certificando l’eventuale conguaglio fiscale a debito nel punto 70 – “Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio”.
Sulle prime rate utili, il sistema provvederà automaticamente a recuperare tali debiti fino alla rata di dicembre 2010 compresa. In caso di impossibilità di operare automaticamente entro tale data, sarà cura dell’ufficio responsabile del trattamento economico provvedere al recupero di quanto dovuto dall’interessato.
Analogamente agli anni scorsi, per lo stesso personale le eventuali risultanze a credito sono state memorizzate in banca dati come prenotate al pagamento manuale e saranno oggetto di successiva emissione speciale prevista per il mese di maggio 2010.
Un discorso a parte riguarda la provincia dell’Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici dell’anno scorso e per i quali i tributi sospesi sono stati certificati.
In particolare al punto 14sarà indicata l’Irpef sospesa per i contribuenti che su richiesta hanno usufruito dalla sospensione degli obblighi tributari per l’anno 2009. Nelle annotazioniinvece saranno riportati gli importi dell’addizionale regionale, dell’acconto e del saldo dell’addizionale comunale certificati nel Cud precedente e non trattenuti a seguito della suddetta sospensione.