Attualità

Modifica degli orari di lavoro docenti e Ata, serve confronto con i sindacati

Se durante l’anno scolastico il dirigente scolastico interviene con una modifica di assegnazione dei docenti alle classi e la consguente modifica dell’orario di lavoro dei docenti, allora questo deve avvenire nel rispetto contrattuale di una informazione alla parte sindacale e di un eventuale confronto tra le parti.

Ecco cosa è il confronto

Ai sensi dell’art.6 del CCNL scuola 2016-2018 viene introdotto come fonte di relazione sindacale il cosiddetto “confronto“.
Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.
Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Articolazione orario di lavoro e confronto

Se accade, soprattutto ad anno scolastico oramai avviato, una modifica dell’orario di lavoro del personale docente e del personale Ata, allora il dirigente scolastico dovrebbe attivare la comunicazione ai soggetti sindacali (RSU e sindacati provinciali firmatari del CCNL 2016-2018), ai sensi del combinato art. 22, comma 8 lettera b1, e art.6 commi 1 e 2, del CCNL scuola 2016-2018.

Tale comunicazione potrebbe contenere una richiesta di confronto con la parte sindacale, oppure potrebbe anche non contenere tale richiesta. Nel caso non ci fosse da parte del Ds una richiesta di confronto, allora lo stesso dirigente scolastico dovrebbe attendere 5 giorni dall’invio dell’informazione, per verificare se l’esigenza del confronto non sia richiesta da anche una sola componente sindacale tra quelle avente diritto.

Questo è l’iter corretto e rispettoso delle prerogative contrattuali che un dirigente scolastico dovrebbe attuare in caso di modifiche sostanziali dell’orario di lavoro dei docenti o del personale Ata.

Modifiche dell’orario di lavoro senza informazione

Le modifiche dell’orario di lavoro senza nessuna informazione alla parte sindacale sono di fatto illegittime e possono essere facilmente impugnate davanti il Giudice del Lavoro. Si tratta senza alcun dubbio di provvedimenti fatti senza rispettare passaggi evidenti previsti appunto dal CCNL scuola 2016-2018, quindi è una condotta, almeno formalmente, antisindacale.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Concorso docenti di religione, cosa devono fare le candidate in stato di gravidanza e allattamento

Oggi, 5 novembre 2024, parte ufficialmente la procedura per il concorso ordinario per insegnanti di…

05/11/2024

Concorso ordinario docenti di religione, misure per candidati con disabilità e DSA

Oggi, 5 novembre 2024, parte ufficialmente la procedura per il concorso ordinario per insgenanti di…

05/11/2024

La scuola nel piano strutturale del bilancio 2025/2029: tutte le novità

Il governo, nel predisporre il piano strutturale del bilancio 2025/2029, in merito al sistema scolastico…

05/11/2024

Alluvione Valencia, scuola italiana apre raccolta fondi per istituto colpito dal disastro: “Ci ha ospitati con generosità”

Il disastro di Valencia provocato dalla DANA, la violenta alluvione che ha letteralmente devastato la…

05/11/2024

Concorso docenti di religione cattolica ordinario, pubblicato bando: 1928 posti, un mese per presentare domanda – PDF

Oggi, 5 novembre, è stato pubblicato l'avviso di apertura delle funzioni relativo alla concorso per…

05/11/2024

Disabilità, la corretta terminologia da utilizzare negli atti e documenti: no diversamente abile, handicappato, affetto da

L’art. 4 del decreto legislativo n. 62 del 2024 (in vigore dal 30 giugno 2024),…

05/11/2024