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Modifiche ai benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

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Con la circolare n. 98 del 9 giugno 2016 l’Inps ha fornito nuovi e diversi chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo.

Con riferimento al beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva, in favore di coniuge e figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento, l’Inps integra la precedente circolare n. 144 del 31.7.2015, precisando che anche nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima fosse coniugata e successivamente fosse intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge e ai figli dell’invalido.

Resta fermo che, qualora il beneficio in esame sia stato già riconosciuto ai genitori della vittima, la nuova disposizione, che estende la platea dei destinatari nei termini sopra descritti, non trova comunque applicazione.

In merito al diritto a pensione immediata, l’Inps fa presente che la pensione dovrà essere calcolata utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico ed incrementata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 206 del 2004. Ciò posto, considerato che il succitato articolo 4, come modificato dall’art. 1,  comma 165, della legge 190 del 2014,  prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, si dovrà, in tale fattispecie, prendere a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio.

 

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Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale.

Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto.

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