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Modifiche aliquote Irpef

La circolare illustra le principali novità del nuovo sistema di tassazione applicabile dal periodo d’imposta 2007, che si incentrano sui seguenti punti: rimodulazione della curva delle aliquote, sostituzione delle deduzioni per oneri di famiglia con un sistema di detrazioni per carichi di famiglia decrescenti al crescere del reddito complessivo del contribuente, previsione di specifiche detrazioni in funzione dell’ammontare e della tipologia di reddito, definizione di una nuova modalità di determinazione della base imponibile dell’Irpef, eliminazione del contributo di solidarietà per i redditi eccedenti 100.000 euro. Il nuovo articolo 3 del TUIR stabilisce che la base imponibile e’ determinata riducendo il reddito complessivo degli oneri deducibili spettanti ai sensi dell’articolo 10. Nella precedente formulazione, la disposizione prevedeva la non concorrenza alla formazione del reddito anche della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (così detta “no-tax area”) e delle deduzioni per oneri di famiglia. Poiché sono stati abrogati sia la “no tax area” che le deduzioni per carichi familiari, per determinare il reddito imponibile è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo soltanto gli oneri deducibili, di cui all’art. 10 del Tuir, e il reddito derivante dall’abitazione principale. Secondo il nuovo articolo 11 del Tuir, l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

 
Scaglioni Aliquote %
a) fino a 15.000 euro 23%
b) oltre 15.000 euro e fino a     28.000 euro        27%
c) oltre 28.000 euro e fino a    55.000 euro         38%
d) oltre 55.000 euro e fino a   75.000 euro          41%
e) oltre 75.000 euro 43%

In considerazione della reintroduzione delle detrazioni oggettive e delle detrazioni per carichi di famiglia l’imposta netta sarà determinata sottraendo dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni. Altra rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell’Irpef è rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per oneri di famiglia con le detrazioni dall’imposta. In sostanza, per il riconoscimento degli oneri sostenuti dal contribuente nell’interesse del proprio nucleo familiare, è ripristinato il sistema delle detrazioni da far valere sull’imposta lorda. Si osserva che il nuovo art. 12 conferma i requisiti per essere considerato familiare a carico. Infatti stabilisce che un soggetto per essere considerato a carico di un altro deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel reddito complessivo vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Circa le detrazioni per coniuge è previsto per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, una detrazione teorica variabile da zero a 800 euro secondo tre diverse modalità di determinazione dell’importo in concreto spettante, corrispondenti a tre classi di reddito. Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico è ripartita, in via normativa, nella misura del 50 per cento ciascuno. Il criterio secondo cui la detrazione e’ attribuita ai genitori in egual percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori stessi si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Attraverso la previsione di tale accordo, il legislatore ha inteso, in linea di principio, evitare che, a causa dell’incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. Per essere considerato familiare a carico deve possedere un reddito complessivo, computando in esso anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili sostenuti dalla persona a carico. Il predetto limite e’ fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si e’ prodotto nel corso del periodo stesso. Inoltre, viene confermato il principio per cui le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente cui si applicano le detrazioni in commento sono i seguenti: compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale; indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni; indennità per cariche elettive;  rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzioni previdenziali; mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers); In particolare, i titolari dei redditi suddetti possono fruire di una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente o di pensione pari a: 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. In questo caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro. Vi sono poi sostanziali novità in materia di addizionale comunale all’IRPEF. In particolare i comuni, con regolamento possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. Il versamento dell’addizionale medesima e’ effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento. Per i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’introduzione dell’acconto ha reso necessario un adeguamento degli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta. Il nuovo articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 360 del 1998 prevede che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi equiparati ed assimilati a quelli di lavoro dipendente l’acconto dell’addizionale comunale dovuta è determinato dai sostituti d’imposta; il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo; il saldo dell’addizionale comunale dovuta e’ determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo e’ trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre; . in caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione; l’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nel CUD. Le novità introdotte in materia di addizionale comunale non riguardano la disciplina dell’addizionale regionale la quale resta confermata. In particolare per individuare la regione a favore della quale effettuare il versamento dell’addizionale si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre. Resta confermato che per i redditi di lavoro dipendente il prelievo dell’addizionale dovuta interviene nell’anno successivo a quello di riferimento in un numero di rate compreso tra 11 e 9 a seconda del mese in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio e non e’ dovuto alcun acconto. In caso di cessazione le addizionali sono trattenute in unica soluzione. Per i titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, il versamento dell’addizionale regionale e’ effettuato sempre in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef, e non e’ dovuto acconto.

Per visionare la circolare n. 15 del 16 marzo 2007, consulta il box “Approfondimenti”.

Giuseppe Cosimo Tolone

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