Una percentuale consistente dei 40mila plessi scolastici non risulta a norma sulla normativa relativa alla prevenzione degli incendi. “Per adeguarle, è bene che i dirigenti scolastici si adoperino per sollecitare formalmente l’ente locale proprietario (il Comune o la Provincia) in modo da adeguarsi al decreto del 21 marzo scorso, emesso dal Ministero dell’Interno”.
Il documento introduce, infatti, precise indicazioni programmatiche prioritarie, specifiche per la messa a norma antincendio delle scuole e degli asili nido alla luce del fatto che un numero considerevole di tali strutture risultano ancora sprovvisti di CPI/Scia Antincendio.
A tal riguardo si ricorda che le procedure per la prevenzione degli incendi vengono semplificate sensibilmente grazie al DPR 1.8.2011 n.151 (GU 22.9.2011 n.122). Il DPR applica alle procedure antincendio la SCIA, segnalazione certificata d’inizio attività. Nella tabella allegata al DPR vengono elencate 80 attività (tra esse istruzione, commercio, sanità, industria, edifici per uso civile) soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Ad ogni attività corrispondono tre categorie A, B, C, a seconda che il rischio di incendio sia basso, medio o alto.
In precedenza le attività erano 97, elencate nel DM 16.2.1982 che è stato abrogato insieme al DPR 26.5.1959 n.689.