L’Amministrazione ha il dovere di informare ufficialmente il dipendente della necessità di presentare domanda di ferie prima della cessazione del rapporto.
In mancanza, il dipendente ha diritto alla monetizzazione delle ferie.
L’informazione va data con congruo anticipo e l’onere della prova spetta all’Amministrazione.
Con sentenza n. 79 depositata l’8 giugno 2022, il Tribunale di Vasto ha accolto il ricorso di una D.S.G.A. che non aveva potuto fruire delle ferie (comprese quelle dell’anno scolastico precedente), in quanto spesso assente per malattia.
La scuola voleva sottrarre dalle ferie i recuperi dovuti per la prestazione di ore aggiuntive, sostenendo che non vi fosse la prova che i rientri fossero stati autorizzati.
Inoltre, sosteneva di non aver mai negato alla dipendente di fruire delle ferie.
La Corte Europea ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione con varie sentenze, ritenendo applicabile quanto stabilito dall’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
Proprio richiamando tali sentenze (Schultz-Hoff e altri-sent 20.1.2009, in cause riunite C-350/06 e C-520/06; Gülay Bollacke (C-118/13 del 12.6.14; Corte di Giustizia del 20.07.2016 Maschek (C-341/15); Grande Sezione Corte di Giustizia del 6.11.2018 (C-619/16), il Giudice del lavoro del Tribunale di Vasto ha chiarito come, in mancanza di formale invito e informazione (la cui prova compete al datore di lavoro) in ordine al fatto che – se non si fruisce delle ferie entro il periodo di riferimento- tali ferie andranno perse-, al dipendente spetta comunque il diritto ad un’indennità sostitutiva delle ferie.
La decisione del Tribunale di Vasto giunge appena un mese dopo che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022, non solo ha affermato che il divieto di monetizzazione delle ferie non riguarda l’ipotesi in cui il lavoratore non abbia potuto godere delle stesse per malattia o per altra causa non imputabile (circostanza peraltro espressamente prevista dal CCNL di comparto), ma ha tenuto a ricordare la necessità di interpretare le norme interne “in conformità alle norme dl diritto dell’Unione”.
Pertanto, in nessun caso, il dipendente “potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non aver chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva“ (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14268/2022).
Alcune scuole ritengono di non dover procedere a pagamento delle ferie, in quanto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (c..d.”spending review”) ha escluso la monetizzazione delle ferie per i dipendenti pubblici.
C’è da dire però che il CCNL di comparto prevede espressamente che “All’atto della cessazione del rapporto, qualora le ferie spettanti a tale data, non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato” (art. 13, comma 15).
Anche nel nuovo contratto 2016/18, le parti- con dichiarazione congiunta – hanno tenuto a precisare che le ferie non fruite sono monetizzabili nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattiae infortunio
Fino ad ora si era ritenuto che le ferie non godute potessero essere pagate solo quando il dipendente non ne avesse potuto fruire per causa a lui non imputabile.
A tal fine, il dipendente doveva dimostrare di aver presentato domanda di ferie e che le stesse gli erano state negate per ragioni di servizio oppure di non aver potuto fruirne perché assente per malattia.
Il Tribunale di Vasto – sulla base della giurisprudenza europea – ha chiarito che ai fini della monetizzazione non è necessario che l’Amministrazione abbia negato al dipendente di fruire delle ferie, in quanto è l’Amministrazione a dover dimostrare di aver invitato il dipendente a presentare la domanda, con espressa avvertenza che, in mancanza, le ferie residue non sarebbero state pagate.
Alla D.S.G.A. è stato così riconosciuto il diritto al pagamento di 47 giorni di ferie, comprese quelle del precedente anno scolastico.
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