In via generale, il vigente regolamento prevede che il mutuo possa essere concesso se l’iscritto e nessun componente il nucleo familiare siano proprietari di un’abitazione in tutto il territorio nazionale. Con una deroga, che è quella riportata dal suddetto comma 4, per il quale con le eventuali disponibilità residue a fine anno è possibile erogare il finanziamento agli iscritti sulla base del requisito dell’unica abitazione in proprietà del nucleo familiare in comuni distanti meno di 250 km da quello dove è previsto l’acquisto.
Con la nota prot. 1064 del 15 febbraio 2012 l’Istituto chiarisce che tale deroga va intesa nel senso che con le disponibilità residue di fine anno è possibile concedere il mutuo se l’abitazione per la quale si richiede il finanziamento sia l’unica di proprietà del nucleo familiare in un raggio di 250 km dal Comune in cui è ubicata l’abitazione oggetto del finanziamento.
Ad esempio, un iscritto che richieda il mutuo per l’acquisto di un’abitazione a Roma potrà ottenerlo con le disponibilità residue di fine anno solo se il nucleo familiare del richiedente non sia proprietaria di altre abitazioni nel medesimo Comune o in località distanti (secondo le tabelle Aci) meno di 250 km dal Comune di Roma.