Con la fine delle lezioni o delle attività didattiche molti precari impegnati nelle supplenze a scuola possono richiedere l’indennità di disoccupazione NASpl. Cerchiamo di fare chiarezza in merito a questo argomento.
Si tratta di una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.
Possono richiedere la disoccupazione NASpl i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
– siano in stato di disoccupazione;
– possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
– possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità NASpI è corrisposta mensilmente e per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La NASpI viene corrisposta mensilmente per un massimo di 24 mesi ovvero per il numero delle settimane pari alla metà delle settimane contributive lavorate degli ultimi 4 anni; dal calcolo
sono esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo alle prestazioni di disoccupazione.
La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
Inoltre, la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:
La misura della prestazione è quantificata, come riporta la circolare 94 del 12/5/2015,
L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta:
L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.
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