Niente da fare per gli ITP che reclamano la stessa retribuzione, a parità di mansioni, dei docenti laureati.
Con sentenza n. 33237 del 10 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha respinto definitivamente il ricorso di un insegnante tecnico pratico, titolare della Dotazione Organica di Sostegno, che chiedeva l’inquadramento nella qualifica di docente laureato o comunque l’accertamento del suo diritto alla medesima retribuzione dei docenti laureati.
Un insegnante tecnico pratico, abilitato per la classe di concorso C510 (tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e bar) aveva conseguito la specializzazione per il sostegno presso la SSIS.
In virtù di tali titoli, aveva ottenuto il passaggio nella Dotazione Organica di Sostegno in qualità di docente.
Chiedeva pertanto di essere retribuito come tutti i “professori”, nonostante non avesse conseguito la laurea.
Al CCNL di comparto è allegata una “tabella delle retribuzioni” che prevede – per quanto d’interesse- una retribuzione differenziata nella scuola secondaria di secondo grado, fra docenti laureati e docenti diplomati.
Tale distinzione, sancita dalle stesse parti negoziali, ha portato la Corte a ritenere che “l’attribuzione della posizione stipendiale di docente laureato degli istituti secondari di secondo grado può essere attribuita esclusivamente al personale docente che sia abilitato all’insegnamento di una classe di concorso che richieda, quale titolo di accesso, la laurea”.
Pertanto, non assume alcuna rilevanza né il fatto che “i docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi nelle quali operano e partecipano alla programmazione educativa e didattica in tutte le sedi collegiali nelle quali l’attività si svolge”, né la circostanza che “i docenti di sostegno fanno parte integrante dell’organico di circolo ed in esso assumono la titolarità”.
Il fatto che il ricorrente fosse abilitato e avesse conseguito la specializzazione sul sostegno non è stato ritenuto dirimente.
La Corte ha osservato che il titolo di sostegno non può essere equiparato ad un’abilitazione, essendo in realtà un titolo di specializzazione.
Né alcuna pregio riveste la circostanza che- ai fini dell’insegnamento nell’area di sostegno AD03 – sia prevista la corrispondenza tra le classi concorso dal gruppo A (per il cui accesso è richiesta la laurea) e quelle del gruppo C (per cui è sufficiente il solo diploma).
L’insegnante di sostegno non deve necessariamente essere inquadrato nel profilo di docente laureato.
Se così fosse, per l’accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno sarebbe stato necessario il possesso della laurea (o di una abilitazione per l’insegnamento che la presuppone quale titolo di accesso), mentre in realtà tale titolo non era richiesto.
Se è vero che il CCNL di comparto già dal 1995 aveva suddiviso il personale in tre diverse aree (area dei servizi ausiliari; area della funzione docente e area della dirigenza scolastica [attualmente nelle sole aree del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario- NdR.], è altresì vero che le parti negoziali hanno convenuto “sulla necessità di procedere ad una articolazione delle competenze e delle responsabilità” all’interno della professione docente.
Pertanto, “l’attribuzione della posizione stipendiale di docente laureato degli istituti secondari di secondo grado può essere attribuita esclusivamente al personale docente che sia abilitato all’insegnamento di una classe di concorso che richieda, quale titolo di accesso, la laurea”.
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