Con il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, il Governo ha varato una serie di misure riguardanti, fra l’altro, il sostegno didattico agli alunni con disabilità, i percorsi di conseguimento dei titoli di specializzazione, l’integrazione degli alunni stranieri, la mobilità e la valutazione dei dirigenti scolastici.
All’illustrazione dei contenuti del decreto è dedicata una scheda predisposta dalla segreteria nazionale CISL Scuola (Ufficio sindacale – legale), mentre su due aspetti di particolare rilievo si è soffermata la segretaria generale Ivana Barbacci in due brevi video (per la serie “Facciamo il punto”), commentando le misure riguardanti la possibile conferma dei supplenti su posto di sostegno anche in base al gradimento espresso dai famigliari dell’alunno seguito, e quelle che introducono nuovi percorsi di conseguimento del titolo di specializzazione per determinate categorie di personale.
Sul primo punto, la segretaria generale ribadisce il giudizio fortemente negativo della CISL Scuola, già espresso in precedenti occasioni. Per la prima volta, infatti, si conferisce a soggetti esterni alla scuola, a prescindere dalla loro competenza e senza alcuna garanzia di obiettività, il potere di esprimere una valutazione con dirette ricadute sul lavoro di chi insegna. Si tratta di un principio di cui non sembrano essere considerati con la dovuta attenzione i possibili sviluppi, mentre si consegna alle famiglie un potere che va ben oltre il loro diritto di esigere per i propri figli la miglior qualità del servizio. La norma, sottolinea Ivana Barbacci, ignora oltre tutto che l’insegnante di sostegno non agisce isolatamente, ma in un rapporto di interazione con l’intero team docente. Non è con queste modalità che si garantisce la continuità didattica, minata in realtà alla radice dalla troppo estesa precarietà del lavoro.
L’altro aspetto preso in considerazione nel secondo video della segretaria generale è quello dei nuovi percorsi per il conseguimento del titolo di specializzazione, volti a favorire l’acquisizione del titolo da parte di chi, per più tempo, ha lavorato sul sostegno, ma utilizzabili anche per sanare il contenzioso in atto sui titoli conseguiti all’estero. Bene superare il monopolio dell’Università nella gestione dei percorsi formativi, sostiene Ivana Barbacci, ma su questa materia servono interventi strutturali, non misure tampone o dettate dall’emergenza. Occorre comunque gestire con molta attenzione queste modalità, onde evitare che insorgano disparità all’interno di una platea molto vasta, fatta da chi già possiede o sta conseguendo i titoli con i consueti percorsi e da chi li acquisirà con i nuovi.
Le misure riguardanti la dirigenza scolastica sono contenute negli artt. 12 e 13 che si occupano rispettivamente della “Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici” e delle “Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici”
Il primo dei due articoli rende possibile la mobilità interregionale sul 100 per cento dei posti vacanti, incluso il 50 per cento dell’accantonamento previsto per il contingente riservato al concorso ordinario, là dove le procedure concorsuali non si concluderanno in tempo per le assunzioni a settembre. Questa quota dovrà essere restituita il prossimo anno scolastico. Avranno precedenza, nella mobilità interregionale, anche gli interessati ai contenziosi relativi al concorso 2011, con possibilità di essere assunti, se necessario, anche in altre regioni. A rendere ancor più complessa la situazione, la notevole riduzione delle possibilità di rientro nella propria regione a causa del dimensionamento, che vede alcune realtà a rischio di esubero (Basilicata, Molise).
Altrettanto rilevante è il secondo articolo, che in sostanza elimina il nucleo di valutazione introducendo un Sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito. Molti sono gli interrogativi che il provvedimento pone, dalle modalità con cui l’Amministrazione intenderà procedere e soprattutto sulla garanzia di terzietà rispetto al Direttore dell’USR.
L’art 14 del D.L 71 del 31 maggio 2024, INFINE, introduce nuove disposizioni in materia di durata del servizio all’estero del personale scolastico. Viene in particolare modificata la precedente disciplina, contenuta nel Decreto Legislativo n.64/2017, che fissava la durata massima della permanenza del personale scolastico all’estero in due periodi di sei anni, intervallati da un periodo di effettivo rientro in servizio nelle scuole metropolitane per almeno sei anni. Chi ha prestato servizio all’estero per non oltre cinque anni nell’arco della vita lavorativa potrà ora esprimere un’opzione di permanenza all’estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi. Tale opzione, che dovrà essere esercitata non oltre l’ultimo giorno del 5° anno scolastico del primo sessennio di permanenza, non è revocabile dopo la scadenza del termine: potrà inoltre essere esercitata esclusivamente dal personale che possa assicurare servizio all’estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio.
In allegato la scheda illustrativa del decreto; di seguito il link per i due video della segretaria generale.
VIDEO 1 – Continuità sul sostegno, non decidano i genitori
VIDEO 2 – Nuovi percorsi per la specializzazione
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