Sono una docente e sono tra i candidati rientrati secondo il DDG n. 1207 del 03/08/2023 nello scorrimento del concorso straordinario bis cdc A011 per la Regione Lazio.
Ci rivolgiamo a voi per rendere noto quanto ci è accaduto.
Nonostante il suddetto decreto e nonostante quello del 30/07/2023 – che disciplinava una prima ripartizione del contingente, destinando a noi i 21 posti residuati dalle rinunce dello scorso anno – ci siamo visti negare i sopracitati posti quando con il DDG n.1506 del 28/08/2023 anche i 21 accantonati per il nostro concorso sono stati assegnati allo scorrimento della GM ordinario cdc A011.
Abbiamo chiesto numerose delucidazioni, ma non abbiamo ricevuto risposta.
Non riusciamo a capacitarci della situazione soprattutto poiché notiamo contraddizioni tra il modus operandi del Lazio e quello di altre regioni in cui lo scorrimento delle graduatorie dello straordinario bis è avvenuto senza alcun problema.
Tuttavia, al di là del confronto tra regioni, ciò che ci perplime ancor più è la disparità di trattamento all’interno del Lazio stesso. Infatti, per le classi di concorso Ab25, B007, AC56 e AI24 – menzionate nel DDG che avrebbe autorizzato anche il nostro scorrimento – lo scorrimento stesso è avvenuto, a differenza di ciò che è capitato a noi.
Vi metto inoltre a conoscenza di un altro fatto.
Inizialmente, come da DDG 1207 del 3 Agosto, risultava che il Lazio si stesse muovendo nell’interpretazione e nell’attuazione del Decreto Milleproroghe sulla stessa linea delle altre regioni, autorizzando l’assunzione sui 21 posti residuali dallo scorso anno tramite lo scorrimento della graduatoria non vincitori cdc a011 concorso straordinario bis.
Successivamente – e solo nell’ultimo turno di nomina – è stato destinato allo scorrimento del concorso ordinario l’intero contingente dei posti, comprensivo anche dei 21 accantonati per noi.
In tal modo, si sono create a cascata disparità di trattamento non solo tra docenti del concorso straordinario di diverse regioni ma perfino tra docenti del concorso ordinario della medesima regione; inutile ribadire infatti che i primi vincitori inclusi nello scorrimento da ordinario hanno potuto scegliere tra una rosa di sedi più ridotta rispetto a coloro che hanno scelto per ultimi, pur essendo i primi in una posizione più utile dei secondi.
Per cui ci chiediamo: se questi posti non ci fossero spettati fin dall’inizio, come mai sono stati messi a disposizione per le assunzioni da ordinario solo nell’ultimo turno di nomina dello scorrimento? Come interpretare tale cambio di rotta in corso d’opera?
Nella speranza che possiate darci voce
Lettera firmata
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