In una nota dell’Usr Lombardia del 7 aprile 2016 (Prot. MIUR AOODRLO R.U. 5588) si scrive: “Nelle giornate di chiusura della scuola, deliberate da ciascuna istituzione scolastica, il dirigente dovrà comunicare ferie, salvo impegni istituzionali, o già programmati, svolti in tali date, ovvero salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2006 area V della Dirigenza Scolastica. Nei casi citati, il dirigente scolastico dovrà conservare agli atti della scuola un’autodichiarazione dalla quale risulti la ragione, adeguatamente motivata, della mancata comunicazione delle ferie nei giorni di chiusura dell’Istituzione Scolastica”. Viene ricordato inoltre che “Il dirigente ha diritto, in ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi” e che “I dirigenti assunti al primo impiego … hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie”. Inoltre “Nel caso in cui presso l’Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti assunti al primo impiego”. “Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno scolastico”.
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