Nelle scuole persiste il rischio amianto

A livello mondiale, l’amianto è stato impiegato principalmente in combinazione con il cemento per realizzare diversi tipi di prodotti: dalle condutture alla pavimentazione, dai prodotti isolanti ai feltri per la costruzione di tetti.

L’amianto è stato ufficialmente bandito nel 1992 con la Legge n. 257, ma nonostante ciò, distanza di 27 anni, il rischio di esposizione continua a incombere sulla nostra salute e sull’ambiente perché continua ad essere situato principalmente negli edifici pubblici e nelle scuole.

Dopo aver ricordato che la contaminazione da amianto all’interno di un edificio dipende per lo più dalla friabilità e dallo stato di degrado del materiale contenente amianto (MCA), i principali prodotti contenenti amianto nelle scuole sono:

ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti: fino all’85% di amianto (prevalentemente amosite spruzzata) e elevato potenziale di rilascio fibre;

rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie: in tele, filtri, imbottiture in genere il contenuto di amianto è al 100%. Per altri rivestimenti in miscela al 6-10% con silicati di calcio. Elevato potenziale di rilascio fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto;

prodotti in amianto-cemento (coperture, tramezzi, cassoni dell’acqua, canne fumarie): 10-15% di amianto (crisotilo e anfiboli). Rilascio possibile solo se abrasi, segati o deteriorati;

pavimenti vinilici: 10-15% di amianto crisotilo. In questo caso il rilascio di fibre è improbabile.

Riferimenti normativi:

D.M. 06/09/1994 del Ministro della Sanità “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

D.Lgs 09/04/2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.M. 20/08/1999 del Ministro della Sanità “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f), della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

D.Lgs 03/08/2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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