Il docente di ogni ordime e grado di istruzione neo immesso in ruolo può stipulare un contratto part time (legge n.183/2010).
Il part time è richiesto per due anni scolastici consecutivi, al termine del biennio, se il docente decide di proseguire in regime di part time, non deve chiedere alcuna proroga.
Se invece decide di avere un contratto a tempo pieno dall’a.s. successivo, allora lo chiede in modo esplicito all’Ufficio Scolastico Provinciale (ora UAT) per il tramite del D.S. della scuola di servizio entro il termine del 15 marzo di ciascun anno (O.M.55/98).
Il docente neo immesso in ruolo presenta la domanda di part time al momento della presa di servizio al D S.della scuola di servizio, non prima, allorquando presso l’Ufficio Scolastico Provinciale riceve ed accetta la proposta di nomina in ruolo, in quanto solo dopo la stipula del contratto con il D.S. si instaura giuridicamente il rapporto di lavoro.
La trasformazione del rapporto di lavoro in part time è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione scolastica .
Limiti alla concessione del part time
Il rapporto di lavoro part time sarà concesso al docente neo immesso in ruolo:
– in base ai limiti del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno ( art.39 comma 1 del CCNL);
– in base alla tipologia di attività autonoma o subordinata che il docente dichiara di voler svolgere a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro, attività che non deve essere in conflitto di interesse;
– in base all’impatto organizzativo della trasformazione del rapporto di lavoro, che può essere negata, quando dall’accoglimento deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.
Precedenze ai fini della concessione del part time
Di seguito si elencano i docenti beneficiari di precedenze nell’attribuzione del part time.
1) Docenti con coniuge, figli, genitori affetti da patologie oncologiche.
2) Docenti che assistono persone conviventi, con inabilità lavorativa totale e permanente, con invalidità al 100% e con handicap con connotazione di gravità che necessitano di assistenza continuativa.
3) Docenti con figli di età non superiore a 13 anni. (Età calcolata al 31.12.2020).
4) Docenti con figli conviventi con handicap in situazione di gravità.
Validità del servizio trascorso in regime di part time.
L’anno scolastico svolto in part time è utile sia ai fini del superamento dell’anno di prova sia ai fini del punteggio nelle operazioni di mobilità ivi compreso il punteggio per la continuità didattica.