Continua la pubblicazione da parte degli Uffici scolastici regionali di chiarimenti circa i docenti in periodo di prova che hanno differito al 1° luglio 2016 la presa di servizio e svolgeranno nel corrente anno scolastico, fino al 30 giugno 2016, supplenza in scuola diversa da quella di immissione in ruolo.
L’ultima nota è dell’U.s.r. Emilia Romagna, che riepiloga la normativa di riferimento e fa alcune osservazioni.
L’art. 13 comma 1 del D.M. n.850 del 27 ottobre 2015 dispone che, al termine dell’anno di formazione e prova del personale docente ed educativo, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di stato – e la conclusione dell’anno scolastico, si riunisca il Comitato di valutazione, su convocazione del Dirigente scolastico, al fine di esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e prova.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede che il docente sostenga un colloquio innanzi al Comitato di valutazione e che l’eventuale assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non precluda l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.
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Dall’articolo citato, secondo l’U.s.r. Emilia Romagna, si evince che il parere del Comitato di valutazione è obbligatorio ma non altrettanto dicasi per il colloquio, essendo previsto che si possa prescindere da esso per l’espressione del parere, laddove il docente, nella sostanza, ritenga di non presentarsi.
Quindi, l’Ufficio dà alle scuole della regione le seguenti istruzioni:
– è auspicabile che il colloquio con il Comitato di valutazione avvenga in tempi compatibili con la presenza in servizio del docente interessato; il colloquio dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione preliminare del percorso formativo effettuato;
– l’eventuale autonoma determinazione del docente di non presentarsi al colloquio non preclude l’espressione del parere del Comitato di valutazione;
– non è preclusa la possibilità di svolgimento del colloquio entro il 30 giugno (nello specifico per i docenti che debbano prendere servizio presso altra sede il 1° luglio) fermo restando che il Comitato di valutazione formulerà successivamente il proprio parere, nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di stato – e la conclusione dell’anno scolastico;
– il parere del Comitato di valutazione dell’istituzione scolastica presso cui il docente neoassunto ha prestato servizio nell’anno di prova, formulato nei tempi di cui sopra, fornirà gli elementi necessari alla valutazione preliminare del percorso formativo effettuato. Come previsto dall’art. 4 del D.M. n.290 del 2 maggio 2016 – il Dirigente scolastico della scuola di titolarità giuridica del docente interessato emanerà, entro il termine dell’anno scolastico, il provvedimento di conferma in ruolo, sulla base degli elementi istruttori ricevuti.
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