Una docente neoimmessa in ruolo ci chiede: quanti giorni posso prendere durante l’anno di prova? La risposta si trova nella legge 107/2015, nella parte in cui si parla dell’anno di formazione e prova.
Il comma 116 della legge riferisce che “il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche”.
Sono compresi nei 180 giorni, tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio. A questo bisogna escludere i giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Inoltre, bisogna computare anche il primo mese del periodo di congedo di maternità dal servizio per gravidanza.
Invece, nei 120 giorni di attività didattiche, bisogna considerare sia i giorni effettivi di lezione che i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
E’ importante sottolineare che nel caso di differimento della presa di servizio, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso la scuola dove si svolge una supplenza annuale purché su medesimo posto o classe di concorso.
Ciò sta ad indicare che è valido l’anno di prova anche se si sta svolgendo una supplenza, su stesso posto o classe di concorso, in caso di differimento della presa di servizio.
La norma prevede, in caso di non superamento dell’anno di prova, che “in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”.
Quindi, se non si dovesse superare l’anno di prova, il docente neoassunto può ripeterlo l’anno successivo.
Il trattamento economico di base, così come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale, prevede una progressione stipendiale legata all’anzianità di servizio.
Il personale neo assunto a tempo indeterminato, ribadiamo, percepisce lo stipendio iniziale. Al momento della ricostruzione di carriera, dopo il superamento del periodo di prova/anno di formazione, sarà inquadrato nello scaglione corrispondente all’anzianità di servizio valutabile.
Bisogna ricordare che il nuovo CCNL stabilisce anche la misura del salario accessorio per alcuni voci, come ad esempio la retribuzione professionale docente, il compenso individuale accessorio per gli ATA, indennità di amministrazione per i DSGA, ecc., mentre, invece, per quanto riguarda il contratto integrativo di istituto, questo stabilisce i compensi per chi è disponibile a svolgere un monte ore maggiore rispetto all’orario obbligatorio o assume particolari incarichi o partecipa alle attività del Piano d’Offerta Formativa.
(TABELLA FLC CGIL)
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