Personale

Nessun obbligo per i docenti di firmare a scuola fino al 30 giugno

Giungono numerose richieste, da parte di docenti, per sapere se sono legittime quelle circolari emanante da alcuni Dirigenti scolastici, che impongono per i docenti l’obbligo di firma a scuola fino al 30 giugno.

NORMATIVA CONTRATTUALE SULL’ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI

Bisogna sapere che si tratta di ordini di servizio illegittimi, se poi, tale obbligo di firma dei docenti fino al 30 giugno, non venisse ufficializzato con circolare scritta non “deve” essere eseguito. Se invece ci fosse un atto esplicito per cui il Ds richiede la presenza obbligatoria dei docenti a scuola fino al 30 giugno con obbligo di firma e/o di prestazione dell’orario del servizio, allora è il caso di sollecitare l’intervento unitario dei sindacati territoriali per comportamento antisindacale.

Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono infatti regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, che per effetto del comma 10 art.1 del CCNL 2016-2018 restano pienamente vigenti. L’art.28 del CCNL è stato ampliato nell’ultimo contratto scuola 2016-2018 inserendo anche i docenti impegnati nel servizio in posti di potenziamento o in posti misti tra cattedra e potenziamento. Anche per queste ultime tipologie di posti, i docenti hanno gli stessi diritti di orario del servizio esplicati nell’art.28 del CCNL 2006/2009. È bene ricordare che nel comma 4 del succitato art.28 è scritto chiaramente: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.

È utile sapere anche che le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Infatti nel comma 5 dell’art.28 è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.

Si comprende benissimo che le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. Quanto la scuola finisce cessa anche l’efficacia del su citato comma 5, quindi è illegittimo che un dirigente scolastico chieda il rispetto dell’obbligo di servizio ai sensi del comma 5 dell’art.28 anche dopo il termine delle lezioni.

Altra cosa sarebbe stata se sul piano delle attività, deliberato ad inizio anno dal Collegio docenti, fosse stato previsto l’espletamento di un corso di formazione o delle attività collegiali rientranti nell’art. 29 del CCNL scuola.  In buona sostanza con le norme attuali nessun dirigente scolastico può obbligare gli insegnanti al rispetto del proprio orario servizio dal termine delle lezioni fino al 30 giugno o fino all’entrata in ferie del docente, sarebbe un comportamento antisindacale che non mancherebbe di avere le sue giuste conseguenze.

I DOCENTI DELLA SECONDARIA DEVO ESSERE DISPONIBILI E REPERIBILI FINO AL 30 GIUGNO

Cosa diversa è invece la disponibilità e la reperibilità dei docenti fino al 30 giugno. Infatti per quello che riguarda la scuola secondaria, bisogna ricordare che ci sono in atto gli esami di Stato. Per esempio nell’Ordinanza Ministeriale n.350 del 2 maggio 2018 per gli esami di Stato del II ciclo, all’art.11 comma 4 è scritto: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2018, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”. Stessa regola vale per gli esami di Stato della scuola secondaria di I grado.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Uomo in stato confusionale si introduce in una scuola: panico tra docenti e alunni, intervengono due genitori

Un altro caso relativo ad una persona esterna alla scuola che si è introdotta in…

22/11/2024

Un docente che non ha tempo di insegnare è la morte della scuola: esplode il dibattito sulla troppa burocrazia. È davvero così?

I docenti, soprattutto coloro che insegnano nella scuola secondaria di secondo grado, sono frustrati perché…

22/11/2024

Valutazione dirigenti scolastici, incontro al Mim. Flc Cgil: “Da garanti dell’autonomia garanti di disposizioni impartite dall’alto”

Si è svolto lo scorso 20 novembre al Ministero dell'Istruzione e del Merito l’incontro di…

22/11/2024

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la lettera di Valditara alle scuole – PDF

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Ministro dell’Istruzione…

22/11/2024

Mobilità 2025-2028, che punto è la trattativa? Quali novità sulle precedenze? Risponde l’esperto

Continuano in modo frenetico gli incontri tra organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2019/2021 e i…

22/11/2024

L’insegnante aggredita da 30 genitori è indagata: “Atto dovuto”. Lei replica: “Non verrà fuori nulla di compromettente”

L'insegnante di sostegno che è stata aggredita da una schiera di trenta genitori inferociti è…

22/11/2024