Nel caso in cui, durante le ore di educazione fisica, lo studente resti coinvolto in un infortunio sportivo, affinché si possa scaricare la responsabilità sulla scuola non basta che il programma preveda lo svolgimento di tale attività da parte degli alunni. È, invece, necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
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In pratica, scrive laleggepertutti.it, ciò vuol dire che, per poter parlare di fatto illecito, non conta la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell’azione di una partita (ad esempio, di calcio o di pallavolo), a meno che essa non sia in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili:
- col contesto ambientale,
- con l’età,
- con la struttura fisica dei partecipanti al gioco
- A stabilirlo è una sentenza del Tribunale di Tivoli
Per legge gli insegnanti sono responsabili dei danni subìti dagli alunni durante il tempo in cui essi sono sotto la loro diretta supervisione, a meno che l’evento si sia verificato per caso fortuito, cioè in modo del tutto imprevedibile e improvviso. In sostanza, non scatta alcun obbligo di risarcimento a carico del professore quando, anche usando una diligenza irreprensibile, non poteva minimamente prevedere in anticipo ed evitare l’infortunio.
La responsabilità, precisa laleggepertutti.it, dell’insegnante (per il quale eventualmente risponde il ministero della Pubblica Istruzione), è configurabile:
- per violazione del dovere di sorveglianza e di addestramento;
- se agli allievi hanno svolto attività violente con il consenso dell’insegnante;
- se il danno è stato determinato dall’uso di attrezzature inidonee o intrinsecamente pericolose o tali da implicare un margine di rischio di incidenti superiore che poteva essere previsto e oggetto di prevenzione.
Per quanto riguarda l’onere della prova:
- lo studente deve dimostrare di essersi fatto male a causa di un comportamento illecito di un altro studente;
- la scuola deve provare di non aver potuto evitare il fatto pur avendo predisposto le necessarie cautele.