Ordinamento scolastico

Nessun risarcimento per l’incidente nell’ora di ricreazione

Quando l’incidente viene considerato «imprevedibile e imprevenibile» il “Miur non è tenuto a risarcire i danni: lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza 24090/2017, ha condannato la vittima dell’incidente, all’epoca dei fatti minorenne, a risarcire il Miur e la compagnia di assicurazioni, la Generali, delle spese legali sostenute, mettendo fine ad una vicenda giudiziaria che andava avanti dal 1999”.

L’incidente

La notizia è riportata dal Sole 24 Ore e si riferisce a un incidente occorso a un ragazzini di 5^ elementare durante la ricreazione, il quale venne colpito dal pallone all’occhio sinistro, riportando una lesione della retina con una perdita sensibile della vista, ridotta a quattro decimi.

La Cassazione

Per i giudici supremi, che non hanno negato che l’amministrazione scolastica fosse gravata da una presunzione di colpa in base all’articolo 2048 Cc, il ministero è riuscito a dimostrare che il personale scolastico nulla avrebbe potuto fare per impedire il fatto.
La Cassazione ha inoltre sottolineato come spetti al giudice di merito stabilire se un evento sia prevedibile o meno, se una condotta sia diligente o meno, se una regola di prudenza sia stata osservata o meno, ed è insindacabile in sede di legittimità. «E’ una questione che esula dal perimetro del presente giudizio di legittimità – si legge nella sentenza – ed è riservata al giudice di merito».

Omissione di soccorso

Quanto poi alla lamentela del ricorrente che, fin dal processo di primo grado aveva denunciato «la palese omissione di soccorso da parte della scuola», avvalendosi di una ricostruzione dei fatti ritenuta «falsa» in appello, i giudici supremi hanno rimandato sia il ricorso che l’atto di citazione in primo grado, alla Procura generale presso la Corte di Cassazione per le valutazioni di sua competenza «sia sul piano disciplinare che di altro tipo».

Pasquale Almirante

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