Lo chiarisce l’Ufficio scolastico del veneto, sulla base della nota prot. 2827 del giorno 11 marzo 2016 del Miur con cui si precisa:
“…la disciplina dell’abbreviazione per merito come disposta nell’articolo 6, comma 2 del DPR 122/2009 fa riferimento ai corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado strutturati secondo assetti didattici che prevedono 5 classi articolate in altrettanti anni scolastici.
I frequentanti i corsi di cui al DPR 263/12, secondo livello dell’istruzione degli adulti, seguono percorsi organizzati secondo assetti che prevedono gruppi di livello articolati in periodi didattici nei quali è già compresa la riduzione del percorso di studio.
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Come è noto, i percorsi di secondo livello sono costituiti da tre periodi didattici e rappresentano un adattamento ai piani di studio di cui ai D.P.R. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010, con la riduzione al 70 % del quadro orario dei percorsi diurni; a maggior ragione per il percorso di secondo livello frequentato per i primi due periodi didattici, in soli due anni scolastici, uno per ciascun periodo, non ha senso eliminare il terzo periodo didattico, in quanto in tal caso l’abbreviazione è già di due anni nel quinquennio.
L’articolazione di tali percorsi, infatti, è completamente diversa dai corsi diurni; pertanto, non può essere ricondotta alla stessa logica della ripartizione per anni scolastici e di conseguenza non può essere applicata per analogia la normativa di riferimento”.
Per quanto sopra esposto, l’abbreviazione per merito non è pertanto consentita per i frequentanti i corsi di secondo livello di cui al DPR 263/2012.