La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sulla delicata questione del compenso al docente vicario che abbia sostituito il Dirigente Scolastico nel periodo estivo.
Com’è noto, secondo l’art.25 del Testo Unico del Pubblico Impiego, “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
Il problema riguarda il riconoscimento economico dell’impegno profuso, soprattutto a fronte delle responsabilità connesse alla funzione dirigenziale.
Da tempo, sulla questione è intervenuto il Legislatore con decreto legge n. 95/2012 che, all’art. 14 – Riduzione delle spese di personale, ha chiarito che “il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.
Se nel diritto civile, con l’assegnazione di mansioni superiori si ha diritto al corrispondente trattamento retributivo e -dopo qualche mese- all’inquadramento nella nuova qualifica, nel pubblico impiego l’inquadramento ad un livello superiore è subordinato al superamento di apposite procedure selettive.
L’art. 25 del Testo Unico del pubblico impiego, però, pur definendo nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, prevede che al lavoratore sia corrisposta “la differenza di trattamento economico”.
Fa eccezione appunto il caso della scuola, in cui è stato precisato che i collaboratori del Dirigente non possono essere considerati quali incaricati di funzioni superiori.
E ciò anche nel caso in cui la delega non riguardi un singolo atto, ma l’intero anno scolastico o addirittura sostituiscano il Dirigente stesso.
Infatti, la norma in commento afferma testualmente che la regola vale anche nel caso in cui il collaboratore del DS goda di esonero o semi-esonero.
Nel procedimento si era però contestato che -trattandosi di norma entrata in vigore nel luglio 2012- la stessa non poteva trovare applicazione in forza della regola generale secondo la quale la legge non ha effetto retroattivo (“dispone solo per il futuro”), in quanto nel caso in specie si chiedeva il compenso per le attività di sostituzione svolte negli anni scolastici 2009/10 e 2010/11.
Se questa è la regola generale, occorre però precisare che tale regola non si applica in caso di norme interpretative, le quali indicano come interpretare una norma già esistente.
In questo caso, è lo stesso Legislatore a chiarire come interpretare la legge (“interpretazione autentica”), ma si tratta appunto di una legge già in vigore, per cui non si pone alcun problema di retroattività.
A quale compenso avrà dunque diritto il docente vicario per l’impegno profuso e le relative responsabilità?
E’ sempre il Legislatore a chiarirlo, con il citato decreto legge, nel quale si precisa che la retribuzione sarà “a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa, ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico”.
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