Nessuna penalizzazione per le pensioni anticipate

Qualche giorno fa l’Inps ha pubblicato la circolare n. 74 del 10 aprile contenete chiarimenti su due importanti questioni previdenziali contenute nella legge di stabilità 2015: l’importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto e la riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

La circolare, in realtà, non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto si sapeva già.

Per quanto riguarda il primo punto, la circolare ribadisce che l’importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in  vigore  del decreto legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della  determinazione  della  misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del  diritto  alla  prestazione, integrata  da  quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e  la data di decorrenza del primo  periodo  utile  per  la  corresponsione della prestazione stessa.

Sul secondo punto, l’Inps chiarisce che, come disposto dall’art. 1, comma 113, della medesima Legge, alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti  che  maturano  il  previsto  requisito  di  anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni (le penalizzazioni introdotte dalla Legge Fornero).

Tale disposizione si applica alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.

Invece, per le pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015, continua a trovare applicazione l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e ss.mm.ii., secondo il quale è esclusa l’applicazione delle penalizzazioni, fino al 31 dicembre 2017, solo nelle ipotesi in cui l’anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro. Al riguardo la circolare precisa che, ai fini previdenziali, per “anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore. Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dall’articolo 6, comma 2-quater.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Scuole paritarie, dal PNRR 45 milioni per progetti contro la dispersione scolastica, la nota del MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi un avviso rivolto alle scuole secondarie…

18/07/2024

Assunzioni in ruolo, supplenze e vincoli nella mobilità annuale per i neoassunti: facciamo il punto – DIRETTA ore 16,00

Il nuovo anno scolastico è alle porte e alcune operazioni, come ad esempio le domande…

18/07/2024

Come educare i nostri figli ad essere autosufficienti e indipendenti

In Italia la situazione sotto questo punto di vista evidenzia come si è ancora indietro…

18/07/2024

Dirigente scolastico prima promosso in liceo top, poi la marcia indietro: i chiarimenti dell’USR Sicilia

Avevamo raccontato la storia di Giusto Catania, preside da oltre un decennio del Cep, l’Istituto…

18/07/2024

A Carolina Picchio, vittima di cyberbullismo, la prima scuola intitolata d’Italia

L'istituto comprensivo di via Sidoli a Torino sarà intitolato a Carolina Picchio, la studentessa di…

18/07/2024

Codice disciplinare scuola: ancora nulla di fatto per la chiusura della sequenza; Flc-Cgil e Uil non firmeranno

Ancora un nulla di fatto per la sequenza contrattuale sul sistema delle sanzioni disciplinari per…

18/07/2024