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Niente parità a chi non rispetta le regole

Le scuole private paritarie non possono assumere docenti con contratto di lavoro autonomo oltre il limite del 25% dell’organico della scuola. La legge istitutiva della parità, infatti, pone come requisito per il riconoscimento della parità scolastica la presenza, all’interno dell’istituzione scolastica, di un numero di docenti con rapporto di lavoro subordinato non inferiore al 75% dell’organico.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di ricorrere alle collaborazioni coordinate e continuative per il restante 25%, a patto che tali collaborazioni siano informate alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di comparto.
La precisazione è stata fornita dal Ministero dell’istruzione, con una circolare che porta la data del 24 aprile 2002. Il provvedimento reca ampi stralci di un parere dell’Avvocatura distrettuale di Palermo e impartisce direttive ai direttori generali del Ministero affinché vigilino sul rispetto di tale prescrizione.
La legge 62/2002, infatti, secondo l’Avvocatura dello Stato, prevede espressamente che la parità possa essere riconosciuta "alle sole istituzioni scolastiche che si avvalgano di insegnanti (e dirigenti) cui siano attribuite le medesime condizioni di stabilità del rapporto di lavoro (con gli oneri e le garanzie che ne conseguono, a tutela dell’interesse dei discenti, della corretta organizzazione scolastica e della libertà di insegnamento), proprie dei docenti delle scuole statali, condizioni che, all’evidenza non possono ritenersi sussistenti in presenza di contratti d’opera… stipulati ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile ".
"Peraltro – si legge nella circolare ministeriale – la descritta soluzione interpretativa non esclude, sempre secondo l’avviso dell’Avvocatura, la possibilità che i succitati contratti, possano trovare applicazione con riguardo ai rapporti di lavoro autonomo che le scuole paritarie sono legittimate a costituire ai sensi del più volte citato art. 1, comma quinto, della legge n. 62/2000, nel limite di un quarto delle prestazioni complessive rese dal personale".

Adalberto Reggiani

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