Non bisogna pagare più le ore eccedenti a luglio e ad agosto: lo precisa una circolare emanata il 6 aprile scorso del ministero dell’economia (prot. 32509).
E riguarda solo i docenti delle secondarie, che possono accettare ore eccedenti fino a 6 ore settimanali, perché il loro orario ordinario di insegnamento è pari a 18 ore settimanali. E la legge consente di arrivare fino a 24.
In ogni caso, la riduzione della retribuzione annuale vale solo per le ore eccedenti cosiddette non istituzionali, cioè per le ore eccedenti le 18, che non derivano dalla costituzione di cattedre in organico di diritto con ore in più. Ma solo ed esclusivamente per gli spezzoni assegnati dai dirigenti ai docenti interni, derivanti dalla disponibilità di ore residue.
In partica, precisa Italia Oggi che riporta la notizia, se la cattedra risulta costituita, fin dall’origine, con un numero di ore settimanali superiore a 18 (per esempio una cattedra di 21 ore) le ore in più rispetto alle 18 devono essere pagate fino al 31 agosto.
Ma se le ore eccedenti vengono assegnate successivamente ad un docente già titolare di una cattedra di 18 ore, le ore in più devono esser pagate fino al 30 giugno.
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Secondo il ministero dell’economia, ciò deriverebbe dal fatto che, mentre nel primo caso, il docente non presterebbe lavoro straordinario, nel secondo caso si. Trattandosi di straordinario, le ore vanno pagate solo se effettivamente prestate. Pertanto, non solo non vanno pagate durante i mesi di luglio e agosto, ma nemmeno nei periodi in cui il docente dovesse risultare assente a qualsiasi titolo. Malattia compresa.