Le pubbliche amministrazioni non possono fornire alle organizzazioni sindacali dati nominativi sui compensi erogati al personale dipendente a titolo di lavoro straordinario.
Lo stabilisce una recente disposizione del Garante della Privacy che si è espresso su un caso specifico sollevato da un dipendente della amministrazione penitenziaria che è stata anche multata per aver invece consegnato ai sindacati i dati in questione.
Inizialmente il dipendente si era rivolto al Dipartimento della Amministrazione competente lamentando il fatto che fosse stata trasmessa alle organizzazioni sindacali una comunicazione in forma nominativa del prospetto concernente le prestazioni di lavoro straordinario da lui effettuate con le relative competenze.
Poiché il Dipartimento non aveva dato alcun riscontro al suo esposto, si è rivolto al Garante chiedendo che i suoi dati personali non venissero né trasmessi ai sindacati, né affissi e quindi diffusi in locali comuni.
A questo punto il Garante si è pronunciato affermando che le pubbliche amministrazioni, in assenza di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in contratti collettivi, non possono comunicare le ore di straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e il cognome dello stesso.
Le comunicazioni – ha precisato ancora il Garante – vanno fatte in forma anonima o aggregata.
Nella sua decisione l’Autorità ha richiamato anche quanto previsto dalle Linee guida del Garante del 14 giugno 2007 sul trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico, le quali stabiliscono che l’amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici e aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili.
La decisione del Garante, pur riguardando un caso specifico, è facilmente estensibile anche ad altri comparti del pubblico impiego e fa ritenere che anche nella scuola non sia possibile consegnare a RSU di istituto o ad altri rappresentanti sindacali prospetti contenenti i nominativi e compensi individuali del personale destinatario del fondo di istituto.
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