Con il decreto del Miur n.370/2019, riguardante l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche, in ottemperanza dell’articolo 4 del Dlgs 63/2017, viene stabilito che gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado dell’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (lsee) è pari o inferiore a ventimila euro sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.
Lo pubblica il Sole 24 Ore che precisa come le tasse scolastiche, espressione della potestà impositiva dello Stato, vanno pagate obbligatoriamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, praticamente dopo il compimento del sedicesimo anno di età e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
La normativa vigente prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.
Essendo il decreto uscito con notevole ritardo, il Miur ha emanato la circolare n. 13053 del 14 giugno 2019 per rendere noto che saranno fornite successive indicazioni, nel caso di famiglie che hanno già versato le tasse, pur essendo esonerabili.
Per ottenere l’esonero – precisa Il Sole 24 Ore – per motivi economici è necessario che lo studente abbia ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi, che non abbia ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, e che sia stato promosso (tranne i casi di comprovata infermità).
Il beneficio dell’esonero è riconosciuto su specifica domanda della famiglia, nella quale è individuato il valore Isee riportato in un’attestazione in corso di validità.
Sono pure esonerati, ai sensi della norma vigente, anche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali, e i figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgono i loro studi in Italia.
Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso se è prevista anche nel paese d’origine.
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