Mobilità

Niente vincolo triennale per il ricongiungimento al coniuge militare

Cade il vincolo triennale per i dirigenti scolastici di nuova nomina anche per le ipotesi di ricongiungimento al coniuge.

Non opera il vincolo triennale nelle ipotesi previste dalla legge 104/92.

Dopo le diverse pronunce che avevano dichiarato illegittimo il vincolo triennale previsto dal bando del concorso per dirigente scolastico indetto nel 2017, laddove prevedeva un vincolo triennale per i neo dirigenti, senza tuttavia prevedere alcuna deroga per le ipotesi di cui alla legge 104/92, giunge un’altra pronuncia della magistratura del lavoro.

Questa volta, a differenza dei casi già decisi, il Giudice del lavoro di Bergamo con sentenza dell’8 marzo scorso ha ritenuto prevalente sul vincolo triennale in questione, il diritto del lavoratore pubblico al ricongiungimento al coniuge militare trasferito d’ufficio.

Il ricongiungimento al coniuge militare

Al dipendente pubblico, e quindi anche al personale della scuola, è riconosciuto dalla legge il diritto ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina per ricongiungersi al coniuge appartenente alle forze armate o alle forze dell’ordine trasferito d’autorità.

Il caso

Sulla scorta della predetta disposizione legislativa, un dirigente scolastico ancora al primo anno di servizio, e quindi in teoria inamovibile a fronte del vincolo triennale alla mobilità previsto per i dirigenti scolastici dal bando di concorso del 2017, formulava domanda di mobilità interregionale, invocando il diritto al ricongiungimento al coniuge militare trasferito d’autorità.

A fronte del diniego opposto dall’Amministrazione, il dirigente proponeva ricorso al Tribunale del lavoro di Bergamo, invocando l’applicazione del beneficio previsto dalla legge.

La posizione del Tribunale di Bergamo

Nell’accogliere la domanda del dirigente scolastico, assistito dall’avv. Dino Caudullo presidente della Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica, il Giudice del lavoro ha evidenziato come la giurisprudenza, ordinaria, amministrativa e costituzionale ha pacificamente individuato la finalità dell’istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito, nella necessità di tener conto contemporaneamente di due diverse esigenze:

da un lato, quella del buon andamento (art. 97 Cost.) dell’amministrazione militare, la quale richiede un regime di più accentuata mobilità del rispettivo personale, per cui è previsto un “trasferimento d’autorità”;

dall’altro lato, l’esigenza di tutela dell’unità familiare (art. 29, secondo comma, Cost.), che, in mancanza di tale istituto, per il militare e la sua famiglia risulterebbe compromessa, proprio a causa del particolare regime di mobilità che ne connota lo status.

Rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia

Il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana.

Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell’ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore.

Norma di rango primario prevale su vincolo triennale

Il Tribunale di Bergamo infine, non ha ritenuto nemmeno ostativo al riconoscimento del beneficio, il vincolo triennale previsto per i dirigenti di nuova nomina.

La natura di norma imperativa della disposizione che prevede il ricongiungimento la rende infatti prevalente rispetto alle norme di carattere generale con esse eventualmente contrastanti, a maggior ragione laddove il bando del concorso per dirigente scolastico non si pone neppure in aperto contrasto con esse, ma semplicemente non indica tra le deroghe all’obbligo di permanenza la sussistenza di una situazione espressamente prevista dalla legge, qual è il diritto al ricongiungimento al coniuge militare trasferito d’ufficio, previsto in via generale (ed inderogabile) da una norma di legge superiore.

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Lucio Ficara

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